CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 2389/2024 del 24-01-2024
principi giuridici
Il diritto alla provvigione del mediatore sorge qualora la conclusione dell'affare sia causalmente riconducibile all'attività intermediatrice, intesa come messa in relazione delle parti che realizza l'antecedente indispensabile per la conclusione del contratto, a prescindere dall'intervento del mediatore nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione, purché il contratto possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario secondo il principio della causalità adeguata.
Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessario un preventivo conferimento di incarico, essendo sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene.
In caso di pluralità di soggetti nella parte acquirente o venditrice, l'obbligazione di pagamento della provvigione gravante sui comproprietari del bene oggetto di intermediazione ha natura solidale, in applicazione dell'art. 1115 c.c.
La misura della provvigione spettante al mediatore deve tenere conto del reale valore dell'affare, che è cosa diversa dal prezzo indicato nel contratto, potendo il giudice accertare autonomamente tale valore.
L'iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari è richiesta per gli ausiliari della società di mediazione solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono.
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testo integrale
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sintesi e commento
Mediazione Immobiliare: Nesso Causale tra Attività del Mediatore e Conclusione dell'Affare
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa al diritto alla provvigione del mediatore immobiliare, analizzando il nesso causale tra l'attività di mediazione e la successiva conclusione dell'affare. La vicenda trae origine da una domanda di pagamento provvigionale avanzata da un mediatore nei confronti di due soggetti, venditore e acquirente, a seguito della vendita di un immobile. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provato il nesso causale tra l'attività del mediatore e la vendita, avvenuta a distanza di circa tre anni da una precedente proposta di acquisto non andata a buon fine. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece accolto la domanda del mediatore, condannando i convenuti al pagamento della provvigione.
I giudici di legittimità, investiti della questione, hanno rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, confermando la decisione della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha ribadito che, per il riconoscimento del diritto alla provvigione, è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dall'intervento del mediatore. Non è sufficiente la mera messa in relazione delle parti, ma è necessario che l'attività del mediatore costituisca l'antecedente indispensabile per la conclusione del contratto, secondo il principio della causalità adeguata.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente valutato le circostanze del caso, accertando che l'attività del mediatore aveva effettivamente contribuito alla conclusione dell'affare, nonostante il lasso di tempo intercorso tra la prima fase delle trattative e la successiva vendita. I giudici di merito avevano infatti evidenziato che l'oggetto dell'affare era il medesimo, le parti erano rimaste le stesse e non vi era stato un significativo mutamento delle condizioni di vendita. Pertanto, il solo decorso del tempo non poteva ritenersi elemento idoneo a recidere il nesso di causalità adeguata.
La Suprema Corte ha inoltre respinto le censure relative alla presunta attività di mediazione abusiva svolta da collaboratori del mediatore, precisando che l'attività meramente ausiliaria svolta da tali soggetti non inficia il diritto del mediatore al pagamento della provvigione. Infine, la Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello anche in relazione alla determinazione del valore dell'affare, ritenendo che il giudice di merito avesse correttamente individuato il valore effettivo sulla base della somma offerta nella proposta originaria, prescindendo dal prezzo indicato nell'atto di vendita.
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