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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 2400/2024 del 25-01-2024

principi giuridici

Nel giudizio di verificazione dello stato passivo fallimentare, il curatore, in relazione alla domanda di ammissione al passivo del credito per compensi vantato dal sindaco della società fallita, è legittimato a sollevare l'eccezione di inadempimento, contestando la negligente o incompleta esecuzione della prestazione di vigilanza dovuta, incombendo sul sindaco l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria obbligazione, provando la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto dalla situazione concreta.

Il diritto del professionista al compenso, pur non implicando il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento dell'incarico, richiede che il giudice di merito accerti la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte a conseguire tale risultato, in difetto della quale non può parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, giustificando il rifiuto del committente al pagamento del compenso.

L'eccezione di inadempimento può essere opposta dal cliente al professionista che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, quando le prestazioni svolte non siano state oggettivamente funzionali alla soddisfazione degli interessi del primo, così come dedotti nel contratto di prestazione d'opera professionale.

Il dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2403 c.c. si estende al regolare svolgimento dell'intera gestione sociale in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello concorrente dei creditori sociali, e non riguarda solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo conferito ai componenti del collegio il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni che possono suscitare perplessità.

Ai fini del corretto adempimento dei propri obblighi, il sindaco deve esercitare l'intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge, adottando ogni atto utile e necessario per un'effettiva ed efficace vigilanza sull'amministrazione della società e le relative operazioni gestorie.

La configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2°, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo sufficiente che gli stessi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede.

L'eccezione d'inadempimento si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell'altro contraente che a sua volta non ha adempiuto la propria obbligazione e, dunque, non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l'azione di risarcimento dei danni, e cioè, rispettivamente, la gravità e la dannosità dell'inadempimento dedotto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ammissibilità al passivo fallimentare del compenso del sindaco: onere della prova e diligenza professionale


La pronuncia in esame verte sulla controversia relativa all'ammissione al passivo fallimentare del credito vantato da un soggetto, in qualità di ex sindaco di una società dichiarata fallita, a titolo di compenso per l'attività svolta. Il giudice delegato al fallimento aveva inizialmente respinto la domanda di ammissione, contestando la prova dell'attività svolta, la pattuizione del compenso e l'effettiva vigilanza sulla società, asserendo una crisi aziendale di vecchia data.
Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione del soggetto, aveva disposto la variazione dello stato passivo, riconoscendo l'effettivo svolgimento dell'attività di sindaco, la competenza assembleare nella determinazione del compenso e l'applicazione delle tariffe professionali vigenti. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto infondata l'eccezione di carenza di vigilanza sollevata dal fallimento, evidenziando l'assenza di azioni di responsabilità promosse nei confronti dell'ex sindaco, la contraddittorietà delle allegazioni del fallimento sull'incremento del passivo e la corretta vigilanza del collegio sindacale sulla legittimità delle scelte gestorie.
La società fallita ha impugnato tale decisione, lamentando l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione di norme del codice civile in materia di responsabilità degli organi di controllo, contestando l'assenza di iniziative da parte dei sindaci a fronte di operazioni ritenute contrarie ai principi di corretta amministrazione. La società fallita ha inoltre contestato la violazione dell'articolo 1460 del codice civile e dei principi in materia di onere della prova, sostenendo che il soggetto avrebbe dovuto dimostrare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni di vigilanza.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui, nel giudizio di verificazione conseguente alla domanda di ammissione del credito al compenso, il curatore del fallimento è legittimato a sollevare l'eccezione di inadempimento, contestando la negligente o incompleta esecuzione della prestazione di vigilanza. In tal caso, grava sul professionista l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto, fornendo prova della rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto dalla situazione concreta.
La Corte ha precisato che il curatore, nel sollevare l'eccezione di inadempimento, deve limitarsi ad allegare l'inadempimento del soggetto, spettando a quest'ultimo l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni. La Corte ha inoltre sottolineato che i sindaci non esauriscono l'adempimento dei propri compiti con il mero espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma hanno l'obbligo di adottare ogni altro atto utile e necessario per un'effettiva vigilanza sull'amministrazione della società.
La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa al Tribunale affinché, in diversa composizione, proceda a un nuovo esame alla luce dei principi enunciati, valutando se e in quale misura il soggetto abbia effettivamente vigilato sulle operazioni contestate e così reagito al compimento delle stesse.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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