CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 26832/2024 del 16-10-2024
principi giuridici
La responsabilità civile della CONSOB per i danni cagionati ai risparmiatori è configurabile nei limiti della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.), qualora l'omissione di un certo comportamento, imposto da una norma giuridica specifica, si configuri come condizione determinante del processo causale dell'evento dannoso.
Nel giudizio di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti della CONSOB, grava sull'attore l'onere di dimostrare il fatto, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra il primo ed il secondo, accertando la probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuta alla condotta omessa.
L'omessa indicazione nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza dei nominativi dei soggetti nei cui confronti il giudizio di appello sia stato riassunto a seguito di interruzione, determina la nullità della sentenza stessa, limitatamente ai soggetti pretermessi, qualora tale omissione determini una situazione di incertezza non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine alle persone cui la decisione si riferisce, impedendo alla pronuncia di svolgere la propria funzione essenziale di "legge del caso concreto".
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Omessa Pronuncia e Tutela del Risparmio: Riflessioni su una Sentenza in Tema di Responsabilità della CONSOB
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda risalente agli anni '90, riguardante il fallimento di una società di intermediazione mobiliare (SIM) e le presunte responsabilità della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) nella vigilanza sull'operato della stessa. Un gruppo di risparmiatori, clienti della SIM fallita, aveva citato in giudizio la CONSOB, chiedendone il risarcimento dei danni subiti a causa della presunta illegittima autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, concessa alla SIM in assenza dei requisiti di legge.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto le domande dei risparmiatori, ritenendo sussistente la responsabilità della CONSOB per l'illegittima iscrizione della SIM all'albo. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva ribaltato la decisione, escludendo qualsiasi responsabilità dell'ente di vigilanza, affermando che i danni lamentati dai risparmiatori erano da ascriversi unicamente alla "mala gestio" della SIM e che la CONSOB aveva posto in essere una serie di controlli ed accertamenti ispettivi, in parte ostacolati dalle false comunicazioni da parte dei responsabili della SIM.
I risparmiatori hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione delle norme in materia di vigilanza e la mancata considerazione di fatti decisivi per il giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei risparmiatori, ritenendo che le censure mosse alla sentenza d'appello si risolvessero in una richiesta di riesame del merito della controversia, preclusa in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha evidenziato come i ricorrenti non si fossero confrontati adeguatamente con il rilievo della Corte territoriale concernente la carenza di prova circa il momento in cui gli investitori avevano conferito i propri risparmi alla SIM, elemento determinante per accertare l'eventuale nesso causale tra l'operato della CONSOB e il danno subito.
La CONSOB, a sua volta, aveva proposto ricorso incidentale, lamentando l'omessa pronuncia della Corte d'Appello nei confronti di alcuni soggetti, eredi degli appellati deceduti nel corso del giudizio, e la mancata indicazione dei nominativi dei difensori di talune parti del giudizio di appello. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso incidentale, rilevando che nell'intestazione e nel dispositivo della sentenza impugnata si riscontravano effettivamente vizi di omessa pronuncia nei confronti di alcuni soggetti, la cui indicazione era stata omessa nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza suddetta e che, al contempo, non rientravano tra coloro nei cui confronti CONSOB aveva dichiarato di rinunciare al proprio ricorso incidentale. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello limitatamente a tali soggetti, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame. Per quanto riguarda, invece, la semplice mancata indicazione degli effettivi difensori per alcuni appellati, la Corte ha ritenuto che si trattasse di una mera omissione emendabile con la procedura di correzione di errore materiale.
La pronuncia della Cassazione, pur confermando sostanzialmente l'esclusione di responsabilità della CONSOB nel caso specifico, sottolinea l'importanza del ruolo di vigilanza e controllo svolto dall'ente a tutela del risparmio pubblico e privato. La Corte ha infatti ribadito che l'attività discrezionale della CONSOB deve svolgersi nel rispetto del principio del "neminem laedere" e dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione. L'accoglimento parziale del ricorso incidentale, inoltre, evidenzia la necessità di una corretta e completa indicazione delle parti e dei loro difensori nelle sentenze, al fine di garantire la certezza del diritto e la piena tutela dei diritti processuali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.