CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 27040/2024 del 18-10-2024
principi giuridici
Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti sottopostigli, purché non diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare, salvo che, quanto a queste ultime, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c., non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente legittimità dell'acquisizione di documenti da parte del c.t.u., potendo il perito attingere aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario ad espletare compiutamente il compito affidatogli.
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.
Qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa.
Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine irrilevante l'indispensabilità del documento ai fini del decidere e anche la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contraddittorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola – di ordine pubblico processuale – stabilita dalla predetta disposizione.
In tema di scioglimento di comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle persone.
Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione.
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, pur limitando il giudizio all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi proposti, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
L'art. 789, comma 1, c.p.c., nel prevedere che il giudice istruttore, predisposto il progetto di divisione, deve depositarlo in cancelleria e fissare la comparizione delle parti per la discussione del progetto medesimo, è rivolto a consentire l'eventuale definizione non contenziosa del procedimento, ai sensi del comma 2 della stessa norma, per il caso di mancanza di contestazioni, sicché il giudice, ove le parti abbiano già manifestato il loro disaccordo o abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, può omettere gli indicati adempimenti, di cui non è richiesta una stretta osservanza, e rimettere direttamente il giudizio alla fase decisoria.
In tema di divisione giudiziale, il diritto di ciascun comunista di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite negli artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché il frazionamento non richieda accorgimenti ed operazioni troppo costose e complesse o, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, ancorché in regime di condominio edilizio, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero comporterebbero una più o meno grave deviazione dalla naturale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione.
Ai fini della valutazione della comoda divisibilità di un immobile, rileva altresì la complessiva valutazione dell'intervento stesso in relazione alle
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sintesi e commento
Scioglimento di comunione: la rilevanza della fattibilità urbanistica e dei vincoli territoriali
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa vicenda relativa allo scioglimento di una comunione su un fabbricato sito in ###. La controversia trae origine dalla domanda di divisione proposta da una comproprietaria nei confronti degli eredi dell'altra comproprietaria, deceduta.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda di divisione, ritenendo l'immobile indivisibile a causa della presenza di abusi edilizi e irregolarità amministrative. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva invece disposto lo scioglimento della comunione, dividendo il fabbricato secondo quanto previsto dal consulente tecnico d'ufficio (CTU) e assegnando le quote alle parti.
Avverso tale decisione, gli eredi della comproprietaria deceduta hanno proposto ricorso per cassazione, articolando numerosi motivi di doglianza. Tra questi, particolare rilevanza assumevano quelli relativi alla violazione delle norme in materia urbanistica ed edilizia, nonché alla mancata considerazione dei vincoli paesaggistici gravanti sull'immobile.
I ricorrenti lamentavano, in particolare, che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto possibile la divisione del fabbricato in quattro unità abitative, nonostante la presenza di abusi edilizi non sanabili e la violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Contestavano, inoltre, la mancata considerazione dei vincoli paesaggistici gravanti sull'immobile, che avrebbero impedito la realizzazione delle opere necessarie per la divisione.
La Suprema Corte, accogliendo parzialmente il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione. I giudici di legittimità hanno evidenziato che, in sede di divisione giudiziale, è necessario accertare la concreta fattibilità giuridica della realizzazione della divisione mediante il prospettato frazionamento dell'immobile in plurime unità abitative, verificando la compatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica vigente, sia a livello nazionale che locale, e tenendo conto dei vincoli storici e ambientali eventualmente presenti.
La Corte ha sottolineato che l'indagine sulla comoda divisibilità di un immobile deve essere condotta alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità o meno di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tale che la porzione da attribuirsi a ciascun condividente configuri un'entità autonoma e funzionale, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente verificato la compatibilità del frazionamento del fabbricato con i vincoli amministrativi gravanti sull'area, limitandosi a richiamare genericamente le osservazioni del CTU senza accertare la concreta fattibilità giuridica della divisione mediante il prospettato frazionamento dello stesso in plurime unità abitative.
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