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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 28824/2024 del 08-11-2024

principi giuridici

Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 31, lett. g), del Codice Deontologico Notarile e all'art. 147, lett. b), della legge notarile, il rilievo a titolo oneroso dello studio notarile altrui, ravvisabile nell'acquisizione, dietro corrispettivo, della clientela di uno studio notarile, a prescindere dallo strumento tecnico utilizzato e dalla provenienza del corrispettivo, sussistendo la violazione del dovere di imparzialità qualora il notaio subentrante tragga vantaggio economico dall'avviamento dello studio del predecessore.

La non occasionalità della violazione del dovere di imparzialità, ai sensi dell'art. 147, lett. b), della legge notarile, va riferita alle modalità della condotta e non alle violazioni, risultando sanzionabili anche comportamenti riferibili ad un'unica prestazione professionale che si svolga in varie fasi e condotte sequenziali tali da occupare un intervallo temporale apprezzabile.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Acquisizione di Studio Notarile e Violazione dei Doveri Deontologici: Il Limite tra Locazione e Cessione di Avviamento


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda che ruota attorno all'acquisizione di fatto di uno studio notarile a seguito della prematura scomparsa del suo titolare. Il caso trae origine dall'apertura di un ufficio secondario da parte di due notai nei locali precedentemente occupati dal professionista defunto, e dalla successiva stipula di un contratto di locazione con la vedova del de cuius.
La vicenda fattuale, per quanto ricostruibile, si snoda attraverso una serie di eventi consequenziali. In seguito alla morte del notaio, il Consiglio Notarile si era attivato per garantire la continuità del servizio ai clienti dello studio. Contestualmente, la vedova e il figlio del notaio avevano costituito una società per gestire la liquidazione dello studio, impiegando le ex dipendenti del marito. Successivamente, i due notai, costituitisi in associazione professionale, avevano comunicato al Consiglio Notarile l'apertura di un ufficio secondario proprio nei locali del defunto collega, stipulando un contratto di locazione con la vedova.
A seguito di un esposto, veniva avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei due notai, accusati di aver violato il dovere di imparzialità rilevando a titolo oneroso lo studio notarile del defunto, in violazione della legge notarile e del codice deontologico.
La Commissione Regionale di Disciplina (CO.RE.DI.) aveva riconosciuto la sussistenza dell'illecito, condannando i notai a una sanzione pecuniaria. La Corte d'Appello aveva poi rigettato i reclami proposti dai notai e dal Consiglio Notarile, confermando la decisione di primo grado.
I giudici di merito avevano ritenuto che il canone di locazione pattuito, significativamente superiore ai valori di mercato, celasse in realtà un corrispettivo per la cessione dell'avviamento dello studio del notaio defunto. A sostegno di tale conclusione, la Corte d'Appello aveva evidenziato il numero considerevole di atti stipulati dai notai presso la sede secondaria, nonché la contestualità tra la cessazione dell'associazione professionale e la risoluzione anticipata del contratto di locazione.
Il ricorrente principale contestava, tra l'altro, la sussistenza della violazione del dovere di imparzialità, sostenendo che la locazione dell'immobile non potesse equipararsi alla cessione dello studio, e che l'avviamento fosse venuto meno con la morte del notaio. La ricorrente incidentale, dal canto suo, lamentava l'erronea valutazione del canone di locazione, ritenuto sproporzionato rispetto ai valori di mercato.
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il codice deontologico vieta il "rilievo dello studio notarile a titolo oneroso", senza necessariamente riferirsi alla cessione formale da parte del notaio, ma collegando la violazione del dovere di imparzialità all'acquisizione dei clienti dello studio dietro corrispettivo, quale che sia lo strumento tecnico utilizzato.
La Corte ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, l'eccedenza del canone di locazione rispetto ai valori di mercato fosse destinata a remunerare l'avviamento dello studio del notaio defunto, del quale i notai subentranti avevano beneficiato, integrando così la violazione disciplinare contestata.
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testo integrale


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