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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 2898/2024 del 31-01-2024

principi giuridici

In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione risolve contestazioni attinenti alla portata sostanziale del titolo esecutivo, e non alla mera determinazione delle modalità esecutive, acquista natura di sentenza impugnabile con appello, qualificabile come opposizione all'esecuzione.

Ai fini della determinazione del termine di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il giudizio di opposizione all'esecuzione, pur innestandosi su una procedura esecutiva preesistente, costituisce un giudizio autonomo, sicché rileva il momento di proposizione dell'appello avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Esecuzione forzata e rispetto del titolo: il termine per impugnare la decisione


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda esecutiva, scaturita da una sentenza passata in giudicato che condannava alcuni soggetti a ripristinare una servitù di passaggio pedonale e carrabile. In particolare, si contestava la realizzazione di un muretto con sovrastante ringhiera, ritenuto lesivo dell'ampiezza del passaggio garantito dal titolo esecutivo.
Il giudice dell'esecuzione, a seguito di accertamenti tecnici, aveva inizialmente disposto la demolizione del manufatto. Tale decisione era stata impugnata, ma l'appello era stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte, tuttavia, aveva cassato tale pronuncia, affermando che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, nel risolvere contestazioni sulla portata sostanziale del titolo esecutivo, assumeva natura di sentenza impugnabile con appello, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello aveva accertato che la costruzione del muretto, come realizzata, rispettava le prescrizioni del titolo esecutivo, condannando la parte istante al risarcimento delle spese processuali e alla restituzione di somme precedentemente versate in esecuzione di una sentenza poi riformata.
Avverso tale ultima decisione è stato proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. I giudici hanno rilevato che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 del codice di procedura civile, computando anche il periodo di sospensione dei termini processuali dovuto all'emergenza sanitaria da ###.
La Corte ha precisato che, ai fini del calcolo del termine di impugnazione, occorre fare riferimento al momento in cui è stata proposta l'opposizione all'esecuzione, ovvero l'appello avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Tale momento, nel caso di specie, era successivo all'entrata in vigore della legge che ha ridotto il termine "lungo" di impugnazione a sei mesi.
Pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso, la Corte non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione degli intimati. Ha, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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