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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 2998/2024 del 01-02-2024

principi giuridici

La tutela risarcitoria del lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine da parte della pubblica amministrazione, non è preclusa dalla nullità dei contratti stessi per difetto di forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto la mancanza di forma scritta determina la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine, funzionali all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

La mera disponibilità del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa, senza l'effettiva erogazione della stessa, non comporta una prestazione di lavoro aggiuntiva e non dà diritto ad una retribuzione ulteriore rispetto a quella determinata dalla contrattazione collettiva in rapporto alla quantità e qualità delle prestazioni effettivamente erogate, non configurandosi, in tal caso, una violazione dell'art. 36 Cost.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Reiterazione Abusiva di Contratti a Termine nel Settore Pubblico: La Forma Scritta Non è Condizione per la Tutela Risarcitoria


La Suprema Corte si è pronunciata su una vicenda riguardante un lavoratore che aveva prestato servizio presso un ente regionale siciliano con una serie di contratti a termine. Il lavoratore aveva adito le vie legali lamentando l'illegittima reiterazione dei contratti a termine e chiedendo il risarcimento del danno subito, oltre al pagamento di un'indennità per la disponibilità a prestare la propria attività lavorativa a chiamata durante tutto l'anno.
La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato le domande del lavoratore, ritenendo nulli i contratti a termine per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti stipulati con la pubblica amministrazione. Secondo la Corte territoriale, tale nullità radicale assorbirebbe la nullità parziale dell'apposizione del termine, precludendo l'applicazione della tutela risarcitoria prevista per i casi di abusiva reiterazione dei contratti a termine.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha cassato la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno affermato che la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita dalla giurisprudenza, non viene meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta. La Corte ha evidenziato che l'inosservanza della forma scritta, oltre a violare le norme che disciplinano i contratti della pubblica amministrazione, si riverbera nell'elusione di una norma finalizzata a dare attuazione alle regole antiabusive previste dalla normativa europea in materia di lavoro a termine. Pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato con assunzioni senza contratto scritto realizza un'illegittima reiterazione, in contrasto con la disciplina eurounitaria.
La Suprema Corte ha precisato che subordinare la tutela risarcitoria del lavoratore alla sussistenza di un contratto valido sotto il profilo formale sarebbe irragionevole e contrario al principio di effettività della tutela garantita dal diritto dell'Unione Europea. L'agevolazione probatoria prevista per i casi di abusiva reiterazione dei contratti a termine, infatti, è posta a presidio di tale principio e non può essere vanificata da un vizio formale nella stipulazione del contratto, imputabile principalmente al datore di lavoro pubblico.
La Corte ha quindi rinviato la causa alla Corte d'Appello, affinché, in diversa composizione, riesamini la vicenda alla luce del principio di diritto enunciato, valutando la sussistenza di una illegittima reiterazione dei contratti a termine e, in caso affermativo, riconoscendo al lavoratore la tutela risarcitoria prevista, senza che la mancanza della forma scritta possa costituire un ostacolo.
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testo integrale


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