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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 31975/2024 del 11-12-2024

principi giuridici

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è subordinata alla duplice condizione che l'immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, e che tali attività siano svolte con modalità non commerciali, ossia a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico, al fine di evitare distorsioni della concorrenza.

In tema di ICI, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, non impone all'ente impositore di esplicitare nell'avviso di accertamento le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile, gravando sul contribuente l'onere di dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per l'esclusione dell'imposta.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Esenzione ICI: Necessaria la Prova delle Modalità Non Commerciali dell'Attività Svolta


La Suprema Corte si è pronunciata in merito a una controversia relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), focalizzandosi sui requisiti necessari per beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali e sanitarie.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso da un Comune nei confronti di una ### che gestisce strutture di accoglienza e riabilitazione per disabili e anziani. La ### contestava l'avviso, rivendicando l'esenzione ICI in virtù della natura non commerciale dell'attività svolta. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che Regionale si erano espresse negativamente, limitando l'annullamento delle sanzioni.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della ###, ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. L'esenzione ICI per gli immobili destinati ad attività assistenziali e sanitarie è subordinata non solo alla natura non commerciale dell'ente proprietario e alla tipologia di attività svolta, ma anche alle modalità concrete di svolgimento di tale attività. In altre parole, non è sufficiente che l'ente sia senza scopo di lucro e che l'attività rientri tra quelle esenti, ma è necessario che l'attività sia svolta con modalità non commerciali, ovvero a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che, anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, offrendo beni o servizi sul mercato. La finalità sociale dell'attività non è di per sé incompatibile con il suo carattere economico-produttivo, a meno che essa non sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano rilevato che la ### non aveva fornito la prova della gratuità delle prestazioni erogate, né che le stesse fossero rese dietro un corrispettivo simbolico. Irrilevante, secondo i giudici, era il fatto che la retta fosse a carico del degente o degli enti del servizio sanitario.
La Corte ha inoltre precisato che, in tema di ICI, l'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, ma non è necessario che indichi anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. È onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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