CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 33779/2024 del 21-12-2024
principi giuridici
Ai fini della corretta applicazione dei regimi agevolativi, come quello del perfezionamento attivo, il legislatore comunitario ha previsto una procedura tipizzata per la verifica della corrispondenza della qualità del prodotto importato e di quello riesportato, disciplinando puntualmente il procedimento di analisi organolettica dell'olio importato con la previsione della relativa certificazione da parte di laboratori siti negli Stati membri incaricati dalle Autorità nazionali attraverso il c.d. panel test (prova di assaggio), nel rispetto del contraddittorio con la parte interessata, con la prevista possibilità, al suo interno, qualora il panel di prima istanza non confermi la categoria dichiarata, dell'incarico da parte delle autorità nazionali (o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogni caso, della possibilità da parte dell'operatore, sempre all'interno della procedura tipizzata, di sindacare la competenza ed esperienza del gruppo degli assaggiatori concretamente incaricati e/o le modalità di svolgimento della prova medesima; ne consegue che la formazione della prova organolettica, lungi dal concretare una presunzione assoluta, è l'esito di una rigida procedura tipizzata dal legislatore comunitario, nel rispetto del principio del contraddittorio, che vincola il giudice di merito qualora quest'ultima sia svolta in ossequio ai parametri predefiniti dal legislatore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La Rigida Applicazione della Procedura di Controllo Organolettico nell'Importazione di Olio d'Oliva
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa questione relativa al regime del perfezionamento attivo (TPA) nell'importazione di olio d'oliva dalla Tunisia. La vicenda trae origine da alcune operazioni doganali effettuate da una società, la quale aveva importato olio dichiarato come "extravergine d'oliva", vincolandolo al regime di TPA con sospensione dei dazi doganali, in attesa della successiva riesportazione verso Paesi extra UE.
L'Ufficio delle Dogane, a seguito di controlli effettuati su campioni prelevati al momento della riesportazione, mediante analisi di assaggio (c.d. panel test), ritenne che la merce riesportata, pur presentando caratteri chimici propri della categoria olio extravergine d'oliva, non fosse conforme al dichiarato, declassandola alla categoria di olio vergine d'oliva. Tale declassamento comportò la contestazione dell'inadempimento al regime di perfezionamento attivo e la conseguente richiesta di pagamento dei dazi doganali, IVA all'importazione, diritti e sanzioni.
La società impugnò tali determinazioni, ottenendo in primo grado l'accoglimento del ricorso. Il giudice di prime cure ritenne inattendibili le analisi organolettiche (panel test) compiute dall'Autorità doganale, basandosi sui risultati di analisi commissionate privatamente dalla società e sugli esiti delle controanalisi, che avevano rilevato difetti di tipologia eterogenea nei campioni verificati.
L'Agenzia delle Dogane appellò la sentenza, e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) riformò la decisione di primo grado, accogliendo l'appello dell'Agenzia. La CTR, richiamando precedenti giurisprudenziali, osservò che, ai fini della classificazione dell'olio come extravergine di oliva, il Regolamento CEE n. 2568/91 attribuisce pari rilievo sia alle caratteristiche chimiche sia a quelle organolettiche, accertate attraverso il panel test. Pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe potuto svalutare la rilevanza delle caratteristiche organolettiche, ritenendo inattendibile il metodo del panel test. La CTR evidenziò che, a fronte di un procedimento tecnico-amministrativo di verifica organolettica dell'olio d'oliva, in contraddittorio con la parte, rigidamente predeterminato nei tempi, nelle forme e nei contenuti, il giudice avrebbe dovuto solo valutare la legittimità dell'accertamento tecnico, come presupposto degli atti impositivi conseguenziali.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando diversi motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR. I giudici di legittimità hanno ribadito che il Regolamento CEE n. 2568/91 delinea una procedura tipizzata per la verifica della corrispondenza della qualità del prodotto importato e di quello riesportato, valevole ai fini della corretta applicazione dei regimi agevolativi, come quello del perfezionamento attivo. Tale procedura prevede la certificazione della qualità del prodotto da parte di laboratori siti negli Stati membri, incaricati dalle Autorità nazionali, attraverso il panel test, nel rispetto del contraddittorio con la parte interessata.
La Corte ha precisato che la formazione della prova organolettica non concretizza una presunzione assoluta, ma è l'esito di una rigida procedura tipizzata dal legislatore comunitario, nel rispetto del principio del contraddittorio, che vincola il giudice di merito qualora quest'ultima sia svolta in ossequio ai parametri predefiniti dal legislatore. Pertanto, il giudice di appello ha correttamente valutato le risultanze del panel test, anche alla luce delle controanalisi, escludendo l'esistenza di irregolarità nelle analisi dei campioni prelevati al momento della riesportazione e ritenendo irrilevante il riscontro in tale sede di tipologie di difetti tra loro eterogenee.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.