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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 34075/2024 del 23-12-2024

principi giuridici

Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust, anziché del trustee, è illegittimo, in quanto il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato.

Le formalità pubblicitarie relative a un trust devono essere eseguite nei confronti del trustee (in tale qualità), e non del trust, a pena di nullità della nota di trascrizione per assoluta indeterminatezza del soggetto a cui la formalità si riferisce.

Il trasferimento dei beni in trust dal trustee originario al nuovo trustee non determina una successione a titolo universale nei rapporti compresi nel trust, bensì una successione a titolo particolare; pertanto, l'originario trustee, in quanto parte del processo esecutivo, è litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Trascrizione del Pignoramento Immobiliare e Trust: Necessaria l'Intestazione al Trustee


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della validità della trascrizione di un pignoramento immobiliare eseguito nei confronti di un trust, anziché del trustee. La vicenda trae origine da un'esecuzione immobiliare promossa da un creditore. Il giudice dell'esecuzione aveva inizialmente dichiarato la nullità della trascrizione del pignoramento, ritenendo che fosse stata effettuata nei confronti di un soggetto inesistente, ovvero il trust stesso. Il creditore procedente aveva quindi proposto opposizione avverso tale ordinanza.
Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, aveva dichiarato la validità della trascrizione, basandosi sull'ammissibilità della trascrizione a favore del trust e sull'individuazione del trustee tramite l'indicazione dei suoi dati in una specifica sezione della nota di trascrizione.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ribaltato la decisione del Tribunale. I giudici di legittimità hanno ribadito che il trust non è un soggetto giuridico dotato di personalità propria, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato, formalmente intestati al trustee. Di conseguenza, il pignoramento di beni immobili deve essere eseguito nei confronti del trustee, quale titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, e non del trust.
La Corte ha inoltre precisato che l'articolo 12 della Convenzione dell'Aja sui trust non impone affatto che la trascrizione degli acquisti sia eseguita a favore o contro il trust per rivelarne e renderne rilevante l'esistenza. Al contrario, la disposizione convenzionale si riferisce espressamente al trustee e impone agli Stati aderenti di consentire a questo di dare adeguata pubblicità al vincolo di trust attraverso formalità pubblicitarie che rendano opponibile erga omnes sia la titolarità dei beni, sia la limitazione coessenziale alla loro finalizzazione.
Infine, la Corte ha ritenuto irrilevante l'indicazione del nominativo del trustee in una sezione diversa della nota di trascrizione, in quanto tale indicazione non può sanare l'erronea intestazione della trascrizione al trust.
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto l'opposizione proposta dal creditore, affermando la nullità della trascrizione del pignoramento eseguita nei confronti del trust.
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testo integrale


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