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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 3785/2024 del 12-02-2024

principi giuridici

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., è legittimato a intervenire nel giudizio di legittimità soltanto qualora il dante causa non si sia costituito, al fine di evitare una lesione del diritto di difesa.

In tema di polizze unit linked, la sussistenza della causa previdenziale, idonea a radicare l'applicazione dell'art. 1923 c.c., deve essere accertata dal giudice di merito attraverso una valutazione complessiva degli elementi contrattuali, con particolare riguardo alla presenza del rischio demografico, inteso quale garanzia di un capitale minimo svincolato dall'andamento del valore delle quote di investimento, e alla effettiva incidenza dell'evento attinente alla durata della vita umana sulla prestazione dell'assicuratore.

L'omessa pronuncia, da parte del giudice d'appello, sulla domanda di condanna al pagamento del valore di riscatto di una polizza, nonostante l'accertamento del diritto del fallimento ad acquisire tale valore, integra un vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Polizze Unit Linked e Tutela dei Creditori Fallimentari: un Equilibrio Delicato tra Componente Finanziaria e Rischio Demografico


La Suprema Corte è stata chiamata a dirimere una complessa controversia riguardante la natura di una polizza unit linked stipulata da un soggetto poi fallito e la sua conseguente assoggettabilità o meno alle tutele previste dall'articolo 1923 del Codice Civile, che disciplina l'impignorabilità e insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario.
La vicenda trae origine dal rigetto, in primo grado, della domanda del fallimento volta ad ottenere il valore di riscatto di una polizza stipulata dal fallito con una compagnia assicurativa. Il Tribunale aveva ritenuto prevalente la natura di polizza vita, attratta nell'ambito applicativo dell'articolo 1923 c.c.. La Corte d'Appello, pur riconoscendo la natura finanziaria del contratto, assimilabile a un fondo comune di investimento, aveva confermato il rigetto della domanda, motivando con la mancanza di prova di una richiesta di riscatto da parte del fallito e dell'eventuale pregiudizio arrecato alla massa fallimentare.
Il Fallimento ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna della compagnia assicurativa al pagamento del valore di riscatto e la violazione delle norme in materia fallimentare e dell'articolo 1923 c.c.. La compagnia assicurativa e la beneficiaria della polizza hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato, contestando la qualificazione del contratto come non previdenziale.
La Corte di Cassazione, in primo luogo, ha dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio di una società cessionaria del ramo d'azienda della compagnia assicurativa, in quanto quest'ultima era già costituita in giudizio e aveva proposto ricorso incidentale, tutelando pienamente il proprio diritto di difesa.
Successivamente, la Corte ha accolto il ricorso principale del fallimento, ritenendo fondate le censure relative all'omessa pronuncia sulla domanda di condanna della compagnia assicurativa al pagamento del valore di riscatto. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto il diritto del fallimento ad acquisire il valore di riscatto della polizza, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna della compagnia assicurativa al pagamento del relativo importo, incorrendo in un vizio di procedura.
La Corte ha poi rigettato i ricorsi incidentali proposti dalla compagnia assicurativa e dalla beneficiaria, ritenendo corretta la qualificazione del contratto come non previdenziale. La Suprema Corte ha ribadito che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1923 c.c., è necessario che la polizza unit linked presenti una componente previdenziale, intesa come assunzione di un rischio demografico da parte dell'assicuratore, ovvero la garanzia di un capitale minimo in caso di decesso dell'assicurato, indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva correttamente accertato l'assenza di tale componente, ritenendo che il rischio di investimento gravasse interamente sull'assicurato e che la prestazione dell'assicuratore fosse strettamente legata all'andamento del fondo sottostante, senza alcuna garanzia di capitale minimo.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al ricorso principale, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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testo integrale


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