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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 4036/2024 del 14-02-2024

principi giuridici

Nel giudizio di querela di falso incidentale, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al soggetto che intende avvalersi del documento contestato per fondare una pretesa giuridica, e non all'autore della falsificazione asserita, il quale può, al più, intervenire in via adesiva.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il luogo di accertamento dell'infrazione, rilevante ai fini della competenza territoriale e dell'individuazione dell'autorità competente ad emettere il provvedimento sanzionatorio, coincide con il luogo in cui l'infrazione è stata rilevata e verbalizzata, anche se diverso dal luogo in cui la condotta illecita è stata posta in essere.

Ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di querela di falso incidentale deve ritenersi indeterminabile, in ragione dello scopo del giudizio, volto ad accertare la veridicità del documento, e delle possibili implicazioni dell'accertamento della falsità al di fuori del processo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Legittimazione Passiva nella Querela di Falso e Valore della Prova Documentale


La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione a un verbale di accertamento per violazione del codice della strada. Un soggetto, contestando la veridicità del verbale, aveva proposto querela di falso incidentale. Il Giudice di Pace, ritenendo il documento rilevante, aveva sospeso il giudizio rimettendo le parti al Tribunale per la definizione della querela.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta personalmente nei confronti dell'agente accertatore, rigettandola nel merito nei confronti del Ministero della Giustizia. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, ritenendo corretta l'esclusione della legittimazione passiva dell'agente, spettante solo al soggetto che intende avvalersi del documento, ovvero il Ministero. La Corte aveva inoltre ritenuto infondate le contestazioni relative alla dinamica dell'infrazione, ritenendo provata la condotta violatrice.
Il ricorrente ha impugnato la decisione in Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione delle norme sull'efficacia probatoria degli atti pubblici, la nullità della sentenza per motivazione insufficiente, l'erronea esclusione della legittimazione passiva dell'agente accertatore e l'errata determinazione delle spese di giudizio.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. In particolare, ha confermato che la legittimazione passiva nella querela di falso spetta esclusivamente al soggetto che intende avvalersi del documento, e non all'autore della presunta falsificazione. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello in merito all'efficacia probatoria del verbale, non ravvisando vizi di motivazione. Infine, ha confermato la natura indeterminabile del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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