CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 4081/2024 del 14-02-2024
principi giuridici
Nel giudizio di cassazione, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente, che fondi le proprie censure su specifici atti processuali o documenti, di riprodurne il contenuto essenziale nel ricorso stesso e di indicarne specificamente la presenza nel fascicolo di merito, fornendo i riferimenti idonei ad identificarli nella fase processuale in cui sono stati prodotti o formati, in ottemperanza all'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
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testo integrale
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sintesi e commento
Inammissibilità del Ricorso per Cassazione per Mancata Autosufficienza: Onere di Allegazione e Specificità degli Atti Processuali
La Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso avverso una sentenza della Corte d'Appello, che a sua volta aveva confermato la decisione di primo grado. La vicenda trae origine da una controversia relativa all'inadempimento di un obbligo di interramento di cavidotti, assunto in un contratto di costituzione di servitù di elettrodotto, e alla conseguente richiesta di pagamento di una penale.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo incompatibili la richiesta di adempimento e quella di pagamento della clausola penale. Inoltre, aveva considerato che l'obbligazione di interramento era divenuta impossibile a causa della cessione degli impianti a una terza società. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione, pur rilevando che la mancata notifica della cessione avrebbe potuto comportare la responsabilità solidale del cedente.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello articolando diversi motivi di ricorso, lamentando violazioni di legge in relazione all'interpretazione della domanda originaria, alla modificabilità della domanda in appello e alla qualificazione delle pretese economiche.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando la mancata ottemperanza all'art. 366, comma 1, n. 6, del codice di procedura civile, che impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti processuali e documentali su cui si fonda il ricorso. In particolare, la Corte ha sottolineato che il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto degli atti di citazione di primo grado e d'appello, né aveva specificamente indicato la loro presenza nel fascicolo processuale.
Tale omissione ha impedito alla Corte di verificare se, come sostenuto dal ricorrente, la domanda in appello avesse subito una variazione puramente quantitativa del petitum, senza alterare i termini sostanziali della controversia o introdurre nuovi temi di indagine. La Corte ha ribadito il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, precisando che tale principio richiede non solo la riproduzione specifica del contenuto dei documenti o degli atti processuali rilevanti, ma anche la specifica indicazione della loro presenza negli atti del giudizio di merito. La Corte ha evidenziato che il ricorrente non ha fornito i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda siano stati prodotti o formati.
La decisione della Suprema Corte sottolinea l'importanza dell'onere di allegazione e specificità gravante sul ricorrente in sede di legittimità, evidenziando come la mancata ottemperanza a tale onere possa determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.