CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 4133/2024 del 14-02-2024
principi giuridici
Nel procedimento di mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, si sia svolto il primo incontro delle parti innanzi al mediatore e questo si sia concluso senza l'accordo, non assumendo rilievo il mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per l'avvio della mediazione.
testo integrale
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sintesi e commento
Mediazione Delegata e Termini: la Cassazione Ribadisce l'Assenza di Perentorietà
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda complessa originata da un contratto di spandimento fanghi di depurazione agricola, risolvendo una controversia tra gli eredi di un imprenditore agricolo e una società, a seguito del decesso dell'imprenditore. La questione centrale riguardava la validità di un decreto ingiuntivo richiesto dalla società per una penale contrattuale dovuta, a suo dire, per l'ingiustificato recesso dal contratto da parte dell'imprenditore.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva dichiarato improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo presentata dagli eredi, ritenendo tardivo il deposito dell'istanza di avvio della mediazione delegata, un passaggio obbligatorio imposto dal giudice. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva ribaltato la decisione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando le domande di entrambe le parti. Secondo la Corte territoriale, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per l'avvio della mediazione non era perentorio e, comunque, la condizione di procedibilità doveva considerarsi soddisfatta se il primo incontro di mediazione si fosse tenuto prima dell'udienza di rinvio.
La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d'Appello. In particolare, la società ricorrente sosteneva che il termine per l'avvio della mediazione delegata dovesse considerarsi perentorio, anche in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, in ragione dello scopo e della funzione del procedimento di mediazione.
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale, aderendo all'orientamento già espresso in precedenti pronunce. La Corte ha ribadito che il termine di quindici giorni per l'avvio della mediazione delegata non è perentorio e che la condizione di procedibilità si considera avverata se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, si è tenuto il primo incontro tra le parti davanti al mediatore, conclusosi senza accordo. Tale interpretazione, secondo la Cassazione, è coerente con la lettera dell'art. 5, comma 2 bis, del d.lgs. n. 28/2010, che subordina la procedibilità della domanda giudiziale al solo esperimento del procedimento di mediazione, e non al rispetto del termine per la presentazione della domanda.
La Cassazione ha inoltre ritenuto inammissibile un ulteriore motivo di ricorso, relativo all'interpretazione di una istanza presentata dagli eredi, in quanto la decisione impugnata si fondava su una pluralità di ragioni, e la censura non era idonea a scalfire tutte le argomentazioni poste a base della decisione. Infine, la Corte ha respinto anche il motivo di ricorso relativo alla quantificazione del danno subito dalla società, ritenendo che le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio non fossero decisive per inficiare la statuizione della Corte d'Appello.
A seguito del rigetto del ricorso principale, la Cassazione ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dagli eredi, relativo alla presunta incompetenza del Tribunale a rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale oltre la prima udienza successiva all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.