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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 5359/2024 del 29-02-2024

principi giuridici

Nel contratto di conto corrente bancario, è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone unicamente la misura percentuale, senza specificare i criteri e le modalità di calcolo, in quanto tale omissione impedisce al correntista di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere la suddetta commissione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità della Fideiussione e Commissione di Massimo Scoperto: Profili di Specificità e Indeterminatezza


La pronuncia in esame affronta due questioni distinte, ma entrambe rilevanti nel contesto dei rapporti bancari e delle garanzie fideiussorie. Da un lato, si discute della validità di una fideiussione prestata aderendo a un modulo standardizzato predisposto dall'ABI, potenzialmente in contrasto con la normativa antitrust. Dall'altro, si esamina la validità di una clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto (c.m.s.), contestata per indeterminatezza.
Nel caso specifico, un soggetto aveva eccepito la nullità della fideiussione, sostenendo che essa fosse contraria alla legge sulla concorrenza, in quanto aderente a un modello ABI contenente clausole sanzionate dalla Banca d'Italia. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile tale motivo di ricorso per difetto di specificità. I giudici hanno ribadito che, quando si eccepisce in sede di legittimità il mancato rilievo officioso di una nullità negoziale, è necessario indicare gli elementi emersi nel giudizio di merito che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità. In altre parole, non è sufficiente una semplice eccezione di nullità, ma è necessario allegare i fatti costitutivi che la fondano. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva indicato quali elementi fattuali fossero stati sottoposti al giudice di merito per sollecitarne il rilievo officioso della nullità.
Diversa è la sorte del secondo motivo di ricorso, relativo alla nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto. In questo caso, la Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di indeterminatezza. I giudici hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone solo la misura percentuale, senza specificare il valore su cui tale percentuale deve essere calcolata. Tale omissione, secondo la Corte, determina un vulnus informativo a danno del correntista, il quale non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere la commissione alla banca.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame della questione, alla luce dei principi di diritto enunciati.
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testo integrale


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