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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 549/2024 del 08-01-2024

principi giuridici

Nel processo esecutivo, ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio nominato per la stima di quote di partecipazione societaria, il valore della controversia, cui commisurare l'onorario a percentuale ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del d.m. 30 maggio 2002, va determinato sulla base del credito per il quale si procede, in applicazione analogica dell'art. 17 c.p.c., qualora il pignoramento delle quote sociali sia stato eseguito sul presupposto della loro capienza a soddisfare il credito azionato.

La circostanza che la stima abbia escluso qualsiasi valore commerciale delle quote sociali non comporta che il compenso dell'ausiliario debba essere parametrato all'importo minimo previsto dall'art. 3 del d.m. 30 maggio 2002, atteso che l'attività svolta per giungere a tale conclusione, consistente nell'esame delle attività e passività delle società, deve essere comunque retribuita.

L'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione per la stima del bene pignorato è equiparabile al consulente tecnico d'ufficio ai fini della determinazione del compenso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Liquidazione del compenso al CTU: Valore della controversia e stima di quote societarie


La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla liquidazione del compenso spettante a un consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato in un procedimento esecutivo per la stima di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata. La vicenda trae origine da un'esecuzione mobiliare promossa da un creditore nei confronti di un debitore, nell'ambito della quale era stato nominato un ausiliario per valutare le quote societarie pignorate.
Il giudice dell'esecuzione aveva liquidato al CTU un determinato importo a titolo di onorario e spese, ponendolo a carico del creditore procedente. Avverso tale provvedimento, i debitori avevano proposto opposizione, contestando l'ammontare del compenso liquidato. Il Tribunale aveva parzialmente accolto l'opposizione, riducendo l'importo relativo alle spese, ma confermando la congruità dell'onorario liquidato, ritenendo corretta l'applicazione delle tariffe professionali previste dal decreto ministeriale di riferimento.
I debitori hanno quindi impugnato la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione delle disposizioni normative in materia di liquidazione degli onorari per le perizie e le consulenze tecniche. In particolare, i ricorrenti sostenevano che, avendo il CTU stimato le quote pignorate come prive di valore economico, il suo compenso avrebbe dovuto essere liquidato nella misura minima prevista dalla legge.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nel caso di specie, l'incarico conferito all'ausiliario consisteva nella stima del valore delle quote di partecipazione societaria del debitore, rientrando tale attività nell'ambito delle perizie o consulenze tecniche in materia di valutazione di diritti aziendali e industriali. Di conseguenza, si applica la tariffa prevista per tali prestazioni, che prevede un onorario a percentuale calcolato per scaglioni in base al valore della controversia.
La Corte ha precisato che, nelle cause relative all'esecuzione forzata, il valore della controversia si determina sulla base del credito per il quale si procede. Pertanto, la liquidazione del compenso al CTU eseguita dal Tribunale, con riferimento al valore del credito azionato nell'esecuzione, è stata ritenuta corretta.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che, anche qualora la stima delle quote societarie avesse portato a escluderne il valore commerciale, ciò non avrebbe comportato l'azzeramento dell'attività svolta dal CTU. Quest'ultimo, infatti, per giungere a tale conclusione, aveva dovuto esaminare le attività e le passività delle società, stimandone il patrimonio nelle sue componenti positive e negative. Tale attività, pertanto, giustificava la liquidazione di un compenso adeguato, parametrato al valore della controversia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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