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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 5701/2024 del 04-03-2024

principi giuridici

In tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra l'elemento soggettivo del dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, consistente nella consapevolezza di poter, con le proprie dichiarazioni, offendere l'onore e la reputazione altrui, desumibile anche dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.

Ai fini della configurabilità della diffamazione, qualora le comunicazioni siano indirizzate ad un singolo destinatario, l'elemento oggettivo della diffusività della condotta denigratoria sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario.

L'apprezzamento aprioristico della potenziale idoneità diffusiva del mezzo di comunicazione usato, scisso dalla considerazione delle circostanze del caso concreto, non determina il ribaltamento dell'onere della prova sul mittente di un messaggio con unico destinatario, gravandolo della dimostrazione di non aver voluto l'ulteriore diffusione del messaggio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Diffamazione a mezzo social network: la necessità di accertare la volontà di diffusione


La Suprema Corte si è pronunciata su una vicenda che trae origine da una relazione sentimentale interrotta e dalle conseguenti accuse di diffamazione mosse da un soggetto nei confronti della sua ex compagna. L'uomo aveva citato in giudizio la donna, sostenendo di aver subito un danno alla reputazione a causa di messaggi e comunicazioni che la stessa aveva inviato a terzi, in particolare ad amici e colleghi, attraverso una piattaforma di messaggistica online.
In primo grado, il tribunale aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria, ritenendo sussistente la diffamazione. Tuttavia, la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione, rigettando integralmente la richiesta di risarcimento danni. I giudici di secondo grado avevano motivato la loro decisione evidenziando che i messaggi erano stati inviati singolarmente a ciascun destinatario, in forma privata, e che il loro contenuto non presentava una valenza denigratoria tale da configurare il reato di diffamazione.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello in Cassazione, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di diffamazione e la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. In particolare, il ricorrente sosteneva che uno dei messaggi era stato letto anche da una terza persona e che il contenuto dei messaggi era inequivocabilmente diffamatorio.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili e infondati i motivi proposti. La Corte ha ribadito che la ricostruzione dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti e l'apprezzamento delle espressioni utilizzate come lesive della reputazione altrui sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità, se sorretti da idonea motivazione.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, ai fini della configurabilità della diffamazione, è necessario il dolo generico, ovvero la consapevolezza di poter offendere l'onore e la reputazione altrui con le proprie dichiarazioni. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva escluso che le espressioni utilizzate dalla donna esprimessero una tale consapevolezza.
Infine, la Cassazione ha affrontato la questione della diffusività della condotta denigratoria, elemento oggettivo necessario per la sussistenza della diffamazione. La Corte ha chiarito che, nel caso di comunicazioni indirizzate a un singolo destinatario, l'elemento oggettivo può sussistere solo se l'agente esprime la volontà o pone in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio da parte del destinatario. Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva escluso che la donna avesse voluto o accettato il rischio che i suoi messaggi fossero diffusi ad altri. La Cassazione ha quindi concluso che non si può presumere, in mancanza di una prova contraria, che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano destinati alla diffusione o che il mittente abbia consapevolmente accettato il rischio della diffusione da parte del destinatario.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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