CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 6693/2024 del 13-03-2024
principi giuridici
Nel contratto di assicurazione, la prova dell'esistenza del vincolo negoziale è esclusivamente documentale, ai sensi dell'art. 1888 c.c., mediante la produzione della polizza sottoscritta dal contraente e dall'assicuratore.
La mancata ammissione di prove testimoniali dirette a dimostrare circostanze relative al rifiuto dell'assicuratore di ricevere il pagamento del premio e alla tempestività della denuncia del sinistro non configura vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora le circostanze che si intendono provare siano irrilevanti ai fini della decisione, in quanto, in ogni caso, non idonee a superare il requisito della prova scritta del contratto assicurativo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inoperatività della Copertura Assicurativa e Pagamento Tardivo del Premio: Profili di Rilevanza
La pronuncia in esame trae origine da una controversia insorta a seguito del rigetto, da parte di una compagnia assicurativa, della richiesta di indennizzo avanzata da una società a copertura dei danni subiti da un immobile a causa di un evento atmosferico. La società attrice aveva stipulato una polizza assicurativa con la compagnia, prevedendo una scadenza del premio in data antecedente al verificarsi dell'evento dannoso. Tuttavia, il pagamento del premio era stato effettuato successivamente al sinistro, circostanza che aveva indotto la compagnia a negare la copertura assicurativa, eccependo la sospensione della garanzia per mancato rispetto dei termini di pagamento.
La società danneggiata aveva adito il Tribunale, chiedendo l'accertamento dell'obbligo della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo inoperante la copertura assicurativa al momento del sinistro, in quanto il premio era stato versato successivamente. La decisione era stata impugnata dalla società, che lamentava l'erronea ricostruzione dei fatti e la tardività dell'eccezione di sospensione della garanzia sollevata dalla compagnia. La Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ribadendo l'inoperatività della polizza per sospensione della garanzia assicurativa, causata dal mancato pagamento del premio nei termini pattuiti.
La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte, a seguito del ricorso proposto dalla società danneggiata, la quale contestava l'omesso esame di fatti decisivi e controversi, nonché la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie. In particolare, la società ricorrente lamentava il mancato accoglimento della richiesta di prova testimoniale, volta a dimostrare che il ritardo nel pagamento del premio era imputabile alla compagnia assicurativa, che aveva rifiutato il pagamento in data antecedente al sinistro, in attesa della ricezione di appendici contrattuali.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1888 del codice civile, il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. Pertanto, nel caso in esame, se alla data indicata come quella del mancato pagamento non era stato concluso alcun contratto, la copertura assicurativa non poteva operare. Diversamente, se il contratto era stato concluso, la società avrebbe potuto effettuare il pagamento in altra forma, costituendo in mora la compagnia. In entrambi i casi, le circostanze che la società chiedeva di provare sarebbero state irrilevanti ai fini della decisione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.