blog dirittopratico

3.811.927
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 6693/2024 del 13-03-2024

principi giuridici

Nel contratto di assicurazione, la prova dell'esistenza del vincolo negoziale è esclusivamente documentale, ai sensi dell'art. 1888 c.c., mediante la produzione della polizza sottoscritta dal contraente e dall'assicuratore.

La mancata ammissione di prove testimoniali dirette a dimostrare circostanze relative al rifiuto dell'assicuratore di ricevere il pagamento del premio e alla tempestività della denuncia del sinistro non configura vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora le circostanze che si intendono provare siano irrilevanti ai fini della decisione, in quanto, in ogni caso, non idonee a superare il requisito della prova scritta del contratto assicurativo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inoperatività della Copertura Assicurativa e Pagamento Tardivo del Premio: Profili di Rilevanza


La pronuncia in esame trae origine da una controversia insorta a seguito del rigetto, da parte di una compagnia assicurativa, della richiesta di indennizzo avanzata da una società a copertura dei danni subiti da un immobile a causa di un evento atmosferico. La società attrice aveva stipulato una polizza assicurativa con la compagnia, prevedendo una scadenza del premio in data antecedente al verificarsi dell'evento dannoso. Tuttavia, il pagamento del premio era stato effettuato successivamente al sinistro, circostanza che aveva indotto la compagnia a negare la copertura assicurativa, eccependo la sospensione della garanzia per mancato rispetto dei termini di pagamento.
La società danneggiata aveva adito il Tribunale, chiedendo l'accertamento dell'obbligo della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo inoperante la copertura assicurativa al momento del sinistro, in quanto il premio era stato versato successivamente. La decisione era stata impugnata dalla società, che lamentava l'erronea ricostruzione dei fatti e la tardività dell'eccezione di sospensione della garanzia sollevata dalla compagnia. La Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ribadendo l'inoperatività della polizza per sospensione della garanzia assicurativa, causata dal mancato pagamento del premio nei termini pattuiti.
La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte, a seguito del ricorso proposto dalla società danneggiata, la quale contestava l'omesso esame di fatti decisivi e controversi, nonché la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie. In particolare, la società ricorrente lamentava il mancato accoglimento della richiesta di prova testimoniale, volta a dimostrare che il ritardo nel pagamento del premio era imputabile alla compagnia assicurativa, che aveva rifiutato il pagamento in data antecedente al sinistro, in attesa della ricezione di appendici contrattuali.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1888 del codice civile, il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. Pertanto, nel caso in esame, se alla data indicata come quella del mancato pagamento non era stato concluso alcun contratto, la copertura assicurativa non poteva operare. Diversamente, se il contratto era stato concluso, la società avrebbe potuto effettuare il pagamento in altra forma, costituendo in mora la compagnia. In entrambi i casi, le circostanze che la società chiedeva di provare sarebbero state irrilevanti ai fini della decisione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24573 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.005 secondi in data 3 aprile 2026 (IUG:9O-80157D) - 5097 utenti online