CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 680/2024 del 09-01-2024
principi giuridici
In tema di mediazione, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c., non è sufficiente la sottoscrizione di una proposta irrevocabile d'acquisto e la conforme accettazione del proprietario idonee a configurare un "preliminare di preliminare", ma è necessario che tra le parti poste in relazione dal mediatore si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio ex art. 2932 c.c. ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.
Il diritto alla provvigione del mediatore, maturato a seguito della conclusione di un contratto preliminare non sottoposto a condizione, non è escluso dalla successiva stipula di un nuovo contratto preliminare, modificativo del precedente, e sottoposto a condizione sospensiva.
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, nella vigenza della disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, l'allegazione della mancata conclusione dell'affare, agli effetti dell'insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione ex art. 1755 c.c., costituisce eccezione in senso lato, non soggetta alle preclusioni processuali.
In tema di azione di indebito oggettivo, incombe all'attore che abbia allegato di aver effettuato il pagamento non dovuto della provvigione di cui all'art. 1755 c.c. l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, spettando, viceversa, all'accipiens di mostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata.
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testo integrale
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sintesi e commento
Provvigione di Mediazione Immobiliare: Necessaria la Conclusione di un Affare Vincolante
La pronuncia in esame verte sulla controversia relativa al diritto alla provvigione di un'agenzia immobiliare, a seguito di una compravendita immobiliare poi non andata a buon fine. La vicenda trae origine dalla domanda di restituzione di una somma versata a titolo di provvigione, promossa da un soggetto che aveva sottoscritto una proposta di acquisto per un immobile. Tale proposta, secondo la prospettazione dell'istante, non aveva avuto seguito a causa della mancata comunicazione dell'accettazione entro il termine previsto.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di restituzione, basandosi sulla mancata prova dell'iscrizione dell'agente immobiliare all'albo professionale. In appello, il Tribunale aveva riformato la decisione, ritenendo comprovata l'iscrizione all'albo e sussistente il diritto alla provvigione, in quanto la successiva stipula di un contratto preliminare confermava la consequenzialità con l'attività di intermediazione svolta. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto tardiva l'eccezione relativa alla mancata comunicazione dell'accettazione della proposta entro il termine stabilito.
La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza di appello, ritenendo fondate le censure sollevate dalla ricorrente. I giudici di legittimità hanno innanzitutto chiarito che, in un'azione di indebito oggettivo, grava sull'attore l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento, mentre spetta all'accipiens dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata.
Con riferimento alla questione processuale, la Corte ha precisato che, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, le parti possono allegare fatti nuovi e proporre nuove domande o eccezioni anche nella memoria successiva all'udienza di trattazione. Inoltre, l'allegazione della mancata conclusione dell'affare costituisce un'eccezione in senso lato, non soggetta a preclusioni processuali.
Nel merito, la Corte ha ribadito che il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare è riconducibile causalmente all'attività di mediazione. Tuttavia, la sottoscrizione di una proposta di acquisto, anche se accettata dal proprietario, non è sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione, a meno che non si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti le parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il diritto alla provvigione potesse derivare sia dalla sottoscrizione della proposta di acquisto, sia dalla successiva stipula del contratto preliminare. Quest'ultimo, tuttavia, era sottoposto alla condizione sospensiva dell'ottenimento di un mutuo, circostanza che, ai sensi dell'art. 1757 c.c., differisce l'insorgenza del diritto alla provvigione al momento del verificarsi della condizione.
La Corte ha quindi enunciato il principio secondo cui, ai fini del diritto alla provvigione, è necessario che tra le parti si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. Qualora, invece, sia stato concluso un preliminare sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge solo al verificarsi della condizione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.