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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 6818/2024 del 14-03-2024

principi giuridici

Nel giudizio civile, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, nel rispetto del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., attribuisca una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, ricercando le norme applicabili alla fattispecie e ponendo a fondamento della decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché non attribuisca un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

L'interpretazione del contratto, in quanto accertamento di fatto, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo che per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 ss. c.c. o per motivazione omessa o illogica.

La valutazione del materiale probatorio, risolvendosi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è in grado di offrire, è espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Compravendita immobiliare e interpretazione del contratto: i limiti del sindacato di legittimità


La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di compravendita di terreni edificabili. La società acquirente aveva citato in giudizio la parte venditrice, lamentando la mancata costituzione di una servitù di passaggio, essenziale per l'accesso alla strada comunale e, conseguentemente, per la realizzazione dei progetti edilizi previsti. L'acquirente chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà, la riduzione del prezzo pattuito e il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accertato il trasferimento della proprietà, ordinando la trascrizione della sentenza, e aveva disposto la riduzione del prezzo di vendita, condannando la venditrice al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. La Corte d'Appello aveva poi rigettato integralmente l'impugnazione proposta dalla venditrice, confermando la decisione di primo grado.
La vicenda è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione, a seguito del ricorso proposto dall'erede della venditrice, articolato in sei motivi. La ricorrente contestava, in particolare, l'interpretazione del contratto di compravendita operata dalla Corte d'Appello, lamentando che fosse stata erroneamente qualificata come "clausola di stile" la previsione contrattuale secondo cui l'immobile era venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della stipula. Contestava, inoltre, l'errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e l'omesso riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta a saldo del prezzo.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. In particolare, ha ritenuto infondato il motivo relativo alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), evidenziando come la Corte d'Appello avesse correttamente applicato il principio iura novit curia, potendo il giudice attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Quanto ai motivi relativi all'interpretazione del contratto, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui l'interpretazione di un atto negoziale costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, salvo il caso di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o di motivazione omessa o illogica. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la ricorrente si era limitata a censurare il convincimento del giudice di merito, senza fornire un puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione e senza precisare in qual modo il giudice se ne fosse discostato.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento degli interessi sul saldo del prezzo, rilevando che la questione non era stata specificamente impugnata in appello.
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testo integrale


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