CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 6873/2024 del 14-03-2024
principi giuridici
La mancata o tardiva trascrizione del pignoramento immobiliare, ovvero il mancato o tardivo deposito della nota di trascrizione nel fascicolo della procedura esecutiva, non costituiscono cause di estinzione tipica del processo esecutivo, ma determinano la chiusura anticipata dello stesso, qualificabile come improseguibilità o improcedibilità.
Il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione per omessa o tardiva trascrizione del pignoramento immobiliare, ovvero per omesso o tardivo deposito della nota di trascrizione, è impugnabile esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e non con reclamo ex art. 630 c.p.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inefficacia del Pignoramento Immobiliare: Profili di Impugnabilità e Chiusura Anticipata del Processo Esecutivo
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda processuale originata da un'esecuzione immobiliare. In sintesi, alcuni creditori avevano avviato una procedura espropriativa nei confronti di una società, provvedendo alla notifica e successiva trascrizione del pignoramento. Il giudice dell'esecuzione, in un primo momento, aveva dichiarato l'estinzione del procedimento per presunta tardività dell'iscrizione a ruolo, accogliendo un'istanza del debitore esecutato.
Tale decisione veniva impugnata dai creditori mediante reclamo, che il Tribunale accoglieva, revocando la dichiarazione di estinzione. La società esecutata, a sua volta, proponeva appello, contestando la tempestività della trascrizione del pignoramento e del deposito della relativa nota. La Corte d'Appello rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado.
La società esecutata ricorreva quindi in Cassazione, lamentando la violazione delle norme del codice di procedura civile in materia di pignoramento e trascrizione, nonché vizi di motivazione in relazione a fatti decisivi per la controversia. In particolare, la ricorrente sosteneva che la trascrizione del pignoramento fosse avvenuta tardivamente, oltre il termine ultimo per il deposito dell'istanza di vendita, e che anche il deposito della nota di trascrizione fosse stato effettuato oltre il termine previsto.
La Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. I giudici hanno evidenziato che la trascrizione del pignoramento immobiliare costituisce un elemento perfezionativo del pignoramento stesso, essenziale per la prosecuzione del processo esecutivo e per l'opponibilità del trasferimento del bene ai terzi. La mancata o tardiva trascrizione, così come il mancato o tardivo deposito della nota di trascrizione, non rientrano tra le cause tipiche di estinzione del processo esecutivo, ma determinano una chiusura anticipata dello stesso, qualificabile come improseguibilità o improcedibilità.
La Corte ha poi chiarito che il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione (o che nega tale statuizione) non è impugnabile con il reclamo previsto dall'art. 630 del codice di procedura civile, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 dello stesso codice. Nel caso di specie, la società esecutata, contestando la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva disatteso le sue eccezioni sulla tempestività della trascrizione, avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi, nel rispetto dei termini decadenziali previsti. Non essendo stato fatto, le questioni relative alla trascrizione non potevano essere sollevate nell'ambito del reclamo proposto dai creditori o come motivo di appello avverso la sentenza emessa su tale reclamo.
Per queste ragioni, la Suprema Corte ha ritenuto che il processo non potesse proseguire nella parte relativa alla contestata chiusura atipica dell'esecuzione, disponendo la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.