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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 7129/2024 del 16-03-2024

principi giuridici

In tema di servitù di passaggio, l'ampliamento coattivo di un precedente passaggio ex art. 1051, comma 3, c.c., al pari di quello avente ad oggetto il trasferimento della servitù in luogo diverso ex art. 1068 c.c., presuppone la preesistenza di un passaggio, sicché, qualora la domanda sia fondata sull'esistenza di una servitù, è onere della parte allegare le specifiche esigenze del fondo dominante che giustifichino l'ampliamento o lo spostamento della servitù, restando preclusa la deduzione di tali esigenze per la prima volta in appello.

La deduzione in appello di una diversa causa petendi, fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, che importi l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e introduca un nuovo tema di indagine e di decisione, altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, ponendo in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ampliamento di una servitù di passaggio: necessità di allegare specifiche esigenze del fondo dominante


La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa ai confini di un terreno e all'allargamento di una strada interpoderale. Nel 1995, una persona, qualificatasi proprietaria di un terreno dal 1974, lamentava che nel 1990 fossero stati eseguiti lavori di allargamento di una strada vicinale, poi definita interpoderale, rendendo incerti i confini della sua proprietà rispetto ai terreni confinanti. Chiedeva quindi al Tribunale di accertare l'esatto confine, con condanna dei convenuti alla restituzione della proprietà e al risarcimento dei danni.
Nel giudizio di primo grado, alcuni convenuti contestavano le richieste dell'attrice, sostenendo che la strada vicinale era stata allargata prima del loro acquisto. In via subordinata, chiedevano la costituzione di una servitù coattiva sulla porzione di terreno occupata dall'allargamento, dichiarandosi disponibili a corrispondere l'indennità di legge. Veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che individuava il confine e accertava che la strada interpoderale era posizionata a cavallo del confine, con un'estensione di 75 cm per lato, per una larghezza complessiva di 1,50 metri, riportando in planimetria la maggiore superficie della particella occupata dalla strada a seguito dello sconfinamento.
Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all'esatta materializzazione dei confini, accertava l'inesistenza del danno lamentato, respingeva la domanda risarcitoria, ordinava ai convenuti la restituzione in pristino della particella e respingeva la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sulla porzione di particella occupata dall'allargamento della strada interpoderale.
La sentenza veniva appellata dai convenuti, i quali sostenevano che la strada interpoderale era l'unica via di accesso ai loro fondi e invocavano l'ampliamento della servitù esistente o, in alternativa, lo spostamento della stessa. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione, rilevando che nel giudizio di primo grado non era stata avanzata alcuna domanda riconvenzionale volta a fare accertare un titolo per utilizzare la strada interpoderale nella larghezza superiore a quella originaria. Inoltre, la domanda di costituzione di servitù coattiva era stata correttamente respinta dal Tribunale, in quanto il fondo non presentava un'interclusione assoluta, risultando accessibile attraverso la strada interpoderale. Gli appellanti non avevano allegato le ragioni dell'insufficienza del passaggio sulla strada interpoderale che avrebbero potuto giustificare l'ampliamento o lo spostamento coattivo della servitù.
La vicenda è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione. I ricorrenti lamentavano la violazione degli articoli 1063, 1064 e 1362 del Codice Civile, sostenendo che la Corte d'Appello aveva errato nel ritenere che non fosse stato dedotto alcun titolo che legittimasse la loro pretesa servitù di passaggio sulla porzione di particella eccedente la superficie catastale dell'originaria strada interpoderale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse correttamente rilevato che alla deduzione circa la preesistenza dell'allargamento della strada non si era accompagnata alcuna domanda riconvenzionale di accertamento o di usucapione.
La Corte ha evidenziato che per poter estendere o spostare il diritto di passaggio sulla porzione di particella occupata dall'allargamento della strada, i ricorrenti avrebbero dovuto avanzare una specifica domanda riconvenzionale di usucapione o, almeno, una domanda di spostamento della servitù a favore di fondo solo parzialmente intercluso, allegando le specifiche esigenze del loro fondo che intendevano soddisfare. Nel giudizio di primo grado, invece, si erano limitati a chiedere la costituzione coattiva di servitù a favore di fondo intercluso, domanda che era stata respinta perché il fondo era comunque raggiungibile attraverso la strada interpoderale.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano la violazione dell'articolo 1051, comma 3, del Codice Civile, sostenendo che la Corte d'Appello aveva errato nel ritenere che non avessero tempestivamente allegato le specifiche esigenze che avrebbero legittimato la richiesta di ampliamento o spostamento coattivo della servitù di passaggio. La Corte di Cassazione ha rigettato anche questo motivo, rilevando che i ricorrenti non avevano allegato tempestivamente alcuna specifica esigenza che in concreto giustificasse la loro richiesta di ampliamento della larghezza della servitù interpoderale, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che il mutamento della causa petendi determina il mutamento della domanda, tale da renderla improponibile nel giudizio di appello, qualora la diversa causa petendi dedotta in secondo grado, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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