CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 7289/2024 del 19-03-2024
principi giuridici
In tema di protezione dei dati personali, il trattamento effettuato mediante sistemi di videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali, in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione a protezione di persone, proprietà o patrimonio, non richiede il consenso informato dell'interessato, operando il bilanciamento degli interessi di cui all'art. 24, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 196/2003, fermo restando il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti.
La disciplina derogatoria di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, è applicabile al trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza solo se eseguito da persona fisica per fini personali e senza diffusione o comunicazione dei dati, entro un ambito operativo circoscritto, limitato agli spazi di esclusiva pertinenza di chi effettua il trattamento, escludendo riprese di aree comuni ad altri soggetti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in commento trae origine da una controversia tra proprietari confinanti, in cui uno dei due aveva installato un sistema di videosorveglianza ritenuto lesivo della privacy dell'altro, titolare di un diritto di servitù di passaggio sulla strada privata antistante l'abitazione del primo. Il proprietario gravato dalla servitù lamentava che le telecamere riprendessero il tratto di strada da lui utilizzato per accedere al proprio fondo, chiedendo la rimozione dell'impianto e il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva accertato la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, disponendo la rimozione delle telecamere e condannando il proprietario all'installazione al risarcimento del danno. La Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sull'assenza del consenso del soggetto ripreso, ritenendo tale consenso necessario per la liceità del trattamento dei dati personali.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello, ritenendo erronea l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. I giudici di legittimità hanno precisato che, nel caso di specie, trova applicazione il Codice in materia di protezione dei dati personali nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Pur riconoscendo che l'immagine di una persona costituisce un dato personale e che l'uso di sistemi di videosorveglianza implica un trattamento di tali dati, la Corte ha evidenziato che la disciplina del Codice non si applica integralmente al trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali, a condizione che i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi né diffusi.
Tuttavia, nel caso in esame, il trattamento dei dati era stato considerato dalla Corte d'Appello come effettuato per fini diversi da quelli esclusivamente personali. La Suprema Corte ha rilevato che, in tale ipotesi, il trattamento può essere effettuato solo con il consenso preventivo dell'interessato o in presenza di uno dei presupposti di liceità previsti dal Codice in alternativa al consenso. In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell'8 aprile 2010, ha individuato i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo, attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
La Corte di Cassazione ha quindi censurato la decisione della Corte d'Appello per aver ritenuto necessario il consenso del titolare del diritto di servitù di passaggio, senza valutare la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa, in particolare il principio di necessità e il principio di proporzionalità. I giudici di legittimità hanno precisato che il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale, e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volto a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti, e di particolari che non risultino rilevanti.
La Corte ha pertanto rinviato la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della vicenda, verificando la liceità del trattamento dei dati personali alla luce dei principi enunciati, valutando la necessità e la proporzionalità dello stesso, e accertando se l'impianto di videosorveglianza fosse stato installato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.