CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 9194/2024 del 06-04-2024
principi giuridici
La riqualificazione della domanda giudiziale operata dal giudice di primo grado, ove non esaminata dal giudice d'appello a seguito di specifica censura, integra il vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravame, configurando una violazione dell'art. 112 c.p.c.
Costituisce vizio di ultrapetizione, censurabile in appello, l'accoglimento della domanda petitoria di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia mediante riqualificazione in azione possessoria di reintegrazione nella servitù di passaggio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Riqualificazione della domanda giudiziale e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda giudiziaria originata da un'azione confessoria servitutis promossa al fine di accertare l'esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. L'attore, proprietario di un magazzino, lamentava di non poter accedere al vano scale di un edificio limitrofo, necessario per la manutenzione dei contatori di acqua e gas.
Il Tribunale, pur riconoscendo l'infondatezza dell'azione confessoria servitutis, aveva riqualificato la domanda come azione possessoria di reintegrazione, accogliendola e condannando il convenuto a consegnare le chiavi del portone. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione.
La Suprema Corte ha censurato la sentenza d'appello per aver omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di gravame sollevato dall'appellante. Quest'ultimo aveva contestato la riqualificazione della domanda operata dal Tribunale, ritenendola una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Secondo il ricorrente, la trasformazione di un'azione petitoria in un'azione possessoria aveva comportato un'illegittima ultra petizione, in quanto basata su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli originariamente dedotti in giudizio.
La Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando come la Corte d'Appello avesse completamente omesso di esaminare tale motivo di gravame. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'omessa pronuncia su un motivo d'appello integra una violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il motivo di gravame costituisce una specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché si pronunciasse sul motivo di appello concernente la riqualificazione della domanda e la presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.