CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 9746/2024 del 11-04-2024
principi giuridici
Nelle controversie relative all'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), del c.p.a., sussiste qualora la fattispecie verta sull'utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi; diversamente, ove la controversia abbia ad oggetto profili meramente privatistici, senza intersecare l'esercizio di pubblici poteri, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
La domanda di condanna del Gestore dei Servizi Energetici al pagamento di una somma a titolo di ingiustificato arricchimento, fondata sull'asserita apprensione e rivendita dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico, pur in assenza del riconoscimento degli incentivi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non implicando l'esercizio di poteri pubblicistici da parte del Gestore.
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testo integrale
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sintesi e commento
Incentivi per Energie Rinnovabili e Arricchimento Senza Causa: Giurisdizione Ordinaria per Condotte di Fatto
La pronuncia in esame verte sulla questione della giurisdizione in una controversia relativa a incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile. La vicenda trae origine dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di un soggetto che, in qualità di coltivatore diretto, aveva richiesto al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il riconoscimento degli incentivi previsti dalla normativa di settore.
A seguito del rigetto della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti, il soggetto interessato aveva adito il Tribunale ordinario, invocando l'azione di arricchimento senza causa. In sostanza, l'attore sosteneva che, pur non beneficiando degli incentivi a causa del rigetto, l'energia prodotta dal suo impianto veniva comunque immessa in rete e commercializzata dal GSE, generando un indebito arricchimento a vantaggio di quest'ultimo e un correlativo danno per il produttore, consistente nell'usura dell'impianto e nelle spese di gestione.
Il GSE, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto connessa a provvedimenti assunti dal GSE nell'esercizio dei suoi poteri in materia di produzione di energia.
La Suprema Corte, investita della questione di giurisdizione, ha ritenuto di dover affermare la giurisdizione del giudice ordinario. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie relative a provvedimenti del GSE in materia di incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto attinenti alla "produzione di energia" e all'esercizio di poteri pubblicistici da parte del gestore.
Tuttavia, la Corte ha precisato che tale principio non opera indiscriminatamente, ma deve essere applicato tenendo conto della natura della pretesa azionata e degli interessi coinvolti. In particolare, occorre verificare se la controversia verta sull'utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, oppure se essa, per l'oggetto meramente privatistico, non intersechi in alcun modo l'esercizio di pubblici poteri da parte di uno dei soggetti coinvolti.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la domanda di arricchimento senza causa proposta nei confronti del GSE si fondava su una condotta di fatto, consistente nell'asserita apprensione e commercializzazione dell'energia prodotta dall'impianto del soggetto interessato, a prescindere dalla legittimità del provvedimento di rigetto degli incentivi. In altre parole, la pretesa non era volta a contestare l'esercizio di poteri pubblicistici da parte del GSE, ma a far valere un presunto indebito arricchimento derivante da una condotta materiale.
Pertanto, in assenza di un nesso causale tra la condotta addebitata al GSE e l'esercizio di pubblici poteri, la Corte ha ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetterà valutare la fondatezza della pretesa di arricchimento senza causa alla luce dei fatti allegati e provati dalle parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.