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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 10162/2025 del 17-04-2025

principi giuridici

La compravendita di un bene la cui provenienza furtiva sia oggettivamente accertata determina la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., indipendentemente dalla buona o mala fede del venditore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità Contrattuale per Illiceità dell'Oggetto: Necessario Approfondimento in Cassazione


La Suprema Corte è stata investita di una complessa questione relativa alla validità di un contratto di compravendita di un'autovettura, successivamente risultata essere provento di furto a causa della discordanza tra il numero di telaio e il numero del motore. La vicenda trae origine da una transazione commerciale in cui una società, dopo aver acquistato il veicolo da un'altra impresa, lo rivende a una terza parte. Quest'ultima, a seguito di verifiche, scopre l'irregolarità e agisce in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale, in primo grado, aveva respinto la domanda, ritenendo non sussistente una responsabilità della venditrice, in quanto l'acquirente aveva avuto modo di visionare il veicolo e la documentazione prima dell'acquisto. La Corte d'Appello, riformando la decisione, ha invece accolto l'appello incidentale dell'acquirente, dichiarando la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, ai sensi degli articoli 1418 e 1346 del codice civile, in quanto il bene compravenduto risultava essere di provenienza illecita. La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la buona o mala fede del venditore ai fini della nullità, pur potendo incidere sulla decorrenza degli interessi sulle somme da restituire, condannando la società venditrice e il suo socio alla restituzione del prezzo di vendita.
Avverso tale decisione, la società venditrice ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli articoli 1346 e 1418 del codice civile in relazione alla qualificazione della nullità del contratto per illiceità dell'oggetto. La ricorrente contesta l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui il contratto sarebbe nullo in ragione dell'oggettiva illiceità del bene compravenduto, sostenendo che l'oggetto del contratto non coincide con il bene materiale venduto, bensì con il rapporto giuridico instaurato tra le parti, e che la liceità deve essere riferita alla prestazione dedotta nel contratto, non al bene in sé. La ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la vendita di un bene con difetti gravi, se non configura un'ipotesi di nullità, può piuttosto integrare un caso di aliud pro alio o di inesatto adempimento, con conseguente applicazione delle regole sul risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1494 del codice civile, non della nullità del contratto.
La Suprema Corte, rilevando la valenza nomofilattica della questione sollevata, ha ritenuto opportuno rimettere la trattazione del ricorso all'udienza pubblica, al fine di approfondire i profili giuridici controversi e fornire un'interpretazione uniforme della legge in materia di nullità contrattuale per illiceità dell'oggetto. La decisione in esame solleva importanti interrogativi sulla distinzione tra oggetto del contratto e oggetto della prestazione, nonché sulla rilevanza della buona fede del venditore nella valutazione della validità del contratto. L'esito del giudizio di legittimità avrà un impatto significativo sulla disciplina delle compravendite di beni mobili registrati e sulla tutela dei diritti degli acquirenti.
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testo integrale


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