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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 10361/2025 del 19-04-2025

principi giuridici

La domanda di declaratoria di invalidità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione.

In tema di condominio degli edifici, la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e può essere provata da univoci elementi dai quali risulti, anche in via presuntiva, che il condomino ha, in concreto, ricevuto la notizia della convocazione.

L'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione.

Le delibere condominiali affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, sono annullabili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnazione di Delibera Condominiale: Onere della Prova e Vizi di Forma


La pronuncia in esame trae origine dall'impugnazione di una delibera condominiale relativa all'approvazione di consuntivi di spesa e piani di riparto, nonché a lavori straordinari di riparazione e ristrutturazione di una piscina condominiale. Un condomino contestava la delibera, adducendo la mancanza di contitolarità sulla piscina e vizi relativi alla mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la piscina bene condominiale e quindi sussistente l'obbligo di partecipazione alle spese. La Corte d'Appello confermava la decisione, evidenziando l'irregolarità della comunicazione del cambio di residenza da parte del condomino e la ritualità della convocazione all'assemblea, stante il rifiuto del condomino di ritirare la raccomandata.
Il condomino ricorreva quindi in Cassazione, articolando quattro motivi di gravame. Il primo motivo contestava la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., lamentando l'omesso esame della domanda di nullità per mancanza del quorum costitutivo e deliberativo. La Suprema Corte ha rigettato tale motivo, rilevando che la Corte d'Appello aveva esaminato la questione, ritenendola inammissibile e infondata nel merito. Si è precisato che le contestazioni relative al numero di deleghe e alle sottoscrizioni non erano state sollevate nel giudizio di primo grado nei termini previsti dalla legge. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che la violazione dei quorum si traduce in annullabilità, non in nullità, della delibera.
Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella mancata considerazione di una lettera prioritaria e di una dichiarazione confessoria dell'amministratore, da cui si evincerebbe la corretta comunicazione del nuovo indirizzo di residenza. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo, richiamando l'art. 348 ter c.p.c. e sottolineando che la doglianza si configurava come un mancato apprezzamento di prove, piuttosto che come un omesso esame di fatto decisivo.
Il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 116 c.p.c. per erronea attribuzione di valenza di prova legale allo scritto "rifiutato dal destinatario" apposto sulla busta contenente la raccomandata, negando tale valenza ai timbri di "compiuta giacenza". La Cassazione ha rigettato il motivo, richiamando la giurisprudenza in materia di comunicazione dell'avviso di convocazione e sottolineando che la comunicazione era comunque giunta nella sfera del destinatario, che l'aveva volontariamente rifiutata.
Il quarto motivo contestava la violazione del principio del contraddittorio e la carenza di potestas iudicandi, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto pertinente il giudizio espresso dal giudice di prime cure in ordine alla relazione di accessorietà tra la piscina e la proprietà del ricorrente. La Cassazione ha rigettato anche questo motivo, rilevando che l'oggetto del giudizio investiva l'accertamento della natura condominiale del bene.
La Suprema Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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