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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 10439/2025 del 22-04-2025

principi giuridici

In tema di transfer pricing, l'esenzione dagli obblighi documentali, pur consentita entro certi limiti dalle Linee Guida OCSE, non esime il contribuente dal rispetto del principio di libera concorrenza sancito dall'art. 110 del TUIR, il quale impone la necessaria rispondenza dei prezzi applicati nelle operazioni intercompany a quelli di mercato.

In tema di transfer pricing, in caso di verifica fiscale e riscontro di scostamento dal prezzo di mercato, il contribuente non può limitarsi ad asserire l'esenzione dall'obbligo di puntuale documentazione, ma è tenuto a dimostrare di aver rispettato il principio di libera concorrenza al momento della fissazione del prezzo di trasferimento e di confermare tale risultato al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Obblighi Documentali e Transfer Pricing: Il Principio di Libera Concorrenza Non Ammette Esoneri Generali


La pronuncia in esame trae origine da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo all'anno d'imposta 2014, con il quale venivano contestati ad una società consolidante e ad una consolidata maggiori redditi ed un maggior valore della produzione ai fini IRAP. La contestazione si fondava principalmente sullo scostamento riscontrato in diverse operazioni infragruppo rispetto al valore normale di mercato, nonché sul disconoscimento di costi relativi al personale dipendente. L'Ufficio, pur non applicando sanzioni per le rettifiche derivanti dal contestato transfer pricing, le applicava per il resto, in conformità alla normativa vigente.
I giudici di primo grado accoglievano i ricorsi delle società, ritenendo che l'Ufficio avesse effettuato un'analisi parziale e superficiale delle transazioni infragruppo, senza considerare la non rilevanza di alcune di esse o le specifiche circostanze di mercato che le avevano influenzate. La decisione veniva confermata in appello, sebbene con diversa motivazione.
La Suprema Corte, investita della questione, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ribadendo un principio fondamentale in materia di transfer pricing. I giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene le Linee Guida OCSE consentano, entro certi limiti, di esentare i contribuenti dagli obblighi documentali, resta fermo l'obbligo di rispettare il principio di libera concorrenza, sancito sia dal modello di convenzione OCSE che dalla normativa interna. Tale principio impone che i prezzi applicati nelle operazioni infragruppo corrispondano a quelli di mercato, salvo giustificazioni specifiche relative a finalità di gruppo.
La Corte ha evidenziato che anche qualora gli ordinamenti nazionali prevedano "sgravi" documentali per le piccole e medie imprese, queste ultime sono comunque tenute a fornire informazioni e documenti sulle loro operazioni transfrontaliere rilevanti, su specifica richiesta dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito di una verifica fiscale o per valutare il rischio di transfer pricing. In sostanza, il contribuente non può esimersi dal dimostrare di aver rispettato il principio di libera concorrenza al momento della fissazione del prezzo di trasferimento e di confermare tale risultato al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Spetta poi all'Amministrazione Finanziaria analizzare la documentazione fornita e sollevare eventuali criticità.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché si pronunci nuovamente sulla questione alla luce dei principi enunciati. Contestualmente, è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalle società, in quanto risultate interamente vittoriose nel giudizio di appello.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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