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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 10936/2025 del 26-04-2025

principi giuridici

Nelle controversie concernenti atti di riscossione coattiva di entrate tributarie, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, anche se maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, ad eccezione delle controversie relative agli atti dell'esecuzione tributaria successivi a tale notifica.

L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973, in quanto non atto di espropriazione forzata, integra un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, attratta nella giurisdizione tributaria qualora contesti la debenza del tributo sotteso, anche per intervenuta prescrizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Giurisdizione nelle controversie tributarie: la prescrizione del credito e l'iscrizione ipotecaria


La Suprema Corte è stata chiamata a dirimere una questione di giurisdizione sollevata dal Tribunale Ordinario di ### in una controversia originata dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria. La vicenda trae origine da un atto di iscrizione ipotecaria, emesso a garanzia di crediti derivanti da una serie di cartelle di pagamento. Il contribuente aveva contestato la pretesa creditoria, eccependo la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle.
Il Tribunale Ordinario, investito della causa a seguito di una precedente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale che aveva declinato la propria giurisdizione, ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice tributario.
La Suprema Corte, nel risolvere il conflitto, ha ribadito un principio consolidato in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario nelle controversie concernenti atti di riscossione coattiva di entrate tributarie. Il fulcro della decisione risiede nella natura della contestazione sollevata dal contribuente.
La Corte ha affermato che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, anche se maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Tale giurisdizione è esclusa solo per le controversie relative agli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella.
Nel caso di specie, l'iscrizione ipotecaria, pur essendo un atto prodromico all'esecuzione forzata, non costituisce di per sé un atto di espropriazione forzata. Pertanto, la sua impugnazione integra un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, attratta nella sfera della giurisdizione tributaria.
La Suprema Corte ha quindi accolto il regolamento di giurisdizione, cassando la sentenza del Tribunale Ordinario e affermando la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale. La decisione si fonda sul principio secondo cui la cognizione delle controversie riguardanti ogni tributo, in relazione all'an e al quantum, spetta al giudice tributario, il quale vede limitata la propria competenza solo in presenza di atti di esecuzione tributaria in senso stretto.
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testo integrale


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