CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 11097/2025 del 28-04-2025
principi giuridici
In tema di notifica degli atti tributari al contribuente deceduto, la costituzione in giudizio dell'erede, che si difenda anche nel merito, sana la nullità derivante dalla violazione dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicabile soltanto alle imposte dirette; in materia di IMU, in assenza di un'espressa deroga, si applica il principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius, ai sensi degli artt. 752 e 1295 cod. civ.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta una complessa problematica relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU) e alla ripartizione delle obbligazioni tributarie tra gli eredi. La vicenda trae origine dall'impugnazione di alcuni avvisi di accertamento emessi dal Comune per omesso o parziale versamento dell'IMU su un immobile. La contribuente, agendo sia in proprio che in qualità di erede, contestava la legittimità degli avvisi, eccependo, tra l'altro, la violazione delle norme sulla notifica degli atti impositivi e la responsabilità limitata alla propria quota ereditaria.
Il giudice di secondo grado aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo corretta la notifica degli avvisi e affermando la responsabilità solidale degli eredi per l'intero debito tributario, in virtù dell'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973.
La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il motivo di ricorso relativo alla ripartizione del debito ereditario. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, che prevede la responsabilità solidale degli eredi per le obbligazioni tributarie del de cuius, è applicabile esclusivamente alle imposte sui redditi. Per l'IMU, invece, in mancanza di una specifica deroga, vige il principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi, in conformità agli artt. 752 e 1295 del codice civile. Pertanto, ciascun erede risponde del debito tributario in proporzione alla propria quota ereditaria.
La Corte ha, invece, ritenuto infondati gli altri motivi di ricorso, in particolare quelli relativi alla validità della notifica degli avvisi di accertamento. A tal proposito, è stato ribadito che la costituzione in giudizio dell'erede, che si difenda anche nel merito, sana l'eventuale nullità derivante dalla violazione dell'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973.
La pronuncia in commento offre un'importante precisazione in materia di obbligazioni tributarie degli eredi, delineando con chiarezza l'ambito di applicazione dell'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973 e riaffermando il principio generale della responsabilità pro quota per i tributi locali, come l'IMU.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.