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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 1153/2025 del 17-01-2025

principi giuridici

In materia di marchi, la tutela del marchio rinomato si estende ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali il marchio è stato originariamente registrato, qualora l'uso del marchio successivo, senza giusto motivo, tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o rechi pregiudizio agli stessi, valutandosi globalmente tutti i fattori pertinenti del caso di specie, tra cui l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio anteriore, il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati.

In materia di marchi, costituisce elemento rilevante nella valutazione del rischio di indebito vantaggio derivante dall'uso di un marchio successivo simile ad un marchio rinomato, la rinuncia da parte del titolare del marchio successivo a elementi distintivi preesistenti nel proprio marchio, al fine di accrescerne la somiglianza con il marchio rinomato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tutela Estesa del Marchio Rinomato: Limiti all'Utilizzo di Segni Simili in Settori Affini


La pronuncia in esame affronta una complessa questione di diritto industriale relativa alla tutela dei marchi rinomati e ai limiti imposti all'utilizzo di segni simili da parte di terzi, anche in settori merceologici diversi.
La vicenda trae origine da un'azione legale promossa da una nota società operante nel settore dell'abbigliamento e dell'arredamento (titolare del marchio "###") nei confronti di una società attiva nel settore alimentare (titolare del marchio "###"). La prima società contestava la validità del marchio di quest'ultima, ritenendolo lesivo del proprio marchio rinomato, in quanto idoneo a creare confusione nel pubblico e a trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio preesistente.
In particolare, la società alimentare aveva registrato un marchio figurativo simile a quello della società di abbigliamento, ma destinato a prodotti alimentari (classi 29, 30, 31, 32, 33) e servizi (classe 35 e 43). La società di abbigliamento, titolare di un marchio europeo registrato per diverse classi merceologiche (tra cui abbigliamento, arredamento e servizi connessi), sosteneva che l'uso del marchio simile nel settore alimentare avrebbe tratto indebitamente vantaggio dalla sua notorietà e ne avrebbe diluito il carattere distintivo.
Il Tribunale, in primo grado, aveva parzialmente accolto le ragioni della società di abbigliamento, dichiarando la nullità del marchio della società alimentare limitatamente alla classe merceologica n. 43 (servizi di ristorazione). La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha invece accolto integralmente le ragioni della società di abbigliamento, dichiarando la nullità del marchio della società alimentare per tutte le classi merceologiche contestate (29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43).
I giudici di secondo grado hanno motivato la loro decisione evidenziando la rinomanza del marchio della società di abbigliamento, la somiglianza tra i segni distintivi in conflitto e il rischio di confusione per il pubblico. Hanno inoltre sottolineato come la società alimentare avesse modificato il proprio marchio, rendendolo più simile a quello della società di abbigliamento, al fine di trarre indebito vantaggio dalla sua notorietà. La Corte ha altresì considerato rilevante il fatto che la società di abbigliamento avesse già manifestato interesse per il settore alimentare, attraverso iniziative di marketing e partnership con aziende del settore.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha rigettato il ricorso della società alimentare, confermando integralmente la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio della tutela estesa dei marchi rinomati, che consente di proteggere il marchio anche in settori merceologici diversi da quelli per cui è stato originariamente registrato, al fine di evitare che terzi traggano indebito vantaggio dalla sua notorietà o ne diluiscano il carattere distintivo. La Corte ha inoltre sottolineato l'importanza di valutare il comportamento delle parti in causa, al fine di accertare se l'uso del marchio contestato sia effettivamente idoneo a creare confusione nel pubblico e a ledere i diritti del titolare del marchio rinomato.
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testo integrale


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