CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 12201/2025 del 08-05-2025
principi giuridici
In tema di estinzione anticipata di finanziamento stipulato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125-sexies T.U.B., il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito ai sensi dell'art. 125, comma 2, T.U.B. nel testo vigente dal 1° gennaio 1994 al 4 settembre 2010, senza che l'operatività di tale norma sia condizionata all'emanazione del provvedimento CICR ivi previsto, dovendosi fare riferimento, in assenza di diverse previsioni, all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992 in materia di credito al consumo.
Sono nulle le pattuizioni contrattuali che prevedono l'irripetibilità delle somme versate a titolo di intermediazione bancaria-finanziaria in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto contrastanti con la normativa di settore che prevede l'equa riduzione dei costi, in combinato disposto con l'art. 127 T.U.B., che sancisce la derogabilità delle previsioni del titolo in cui è inserita tale disposizione solo in senso favorevole al cliente.
In caso di rimborso anticipato di un finanziamento, il consumatore non può essere privato del diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive europee, anche in assenza di una norma attuativa del CICR.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Rimborso Anticipato di Finanziamento e Tutela del Consumatore: Applicabilità dell'Articolo 125 TUB in Assenza di Delibera CICR
La pronuncia in esame affronta la questione del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, con particolare riferimento all'applicabilità dell'articolo 125 del Testo Unico Bancario (TUB) nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 125-sexies TUB e in assenza di una specifica delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).
La vicenda trae origine da un giudizio promosso da un soggetto che aveva estinto anticipatamente un finanziamento e richiedeva la restituzione di una somma di denaro a titolo di oneri, commissioni e spese di intermediazione non maturate. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando l'istituto finanziario alla restituzione. La decisione veniva confermata dal Tribunale, adito in sede di appello.
Il Tribunale, nel rigettare l'appello, ha ritenuto che la pretesa avanzata dal soggetto fosse qualificabile come restitutoria di un indebito pagamento, in quanto volta ad ottenere la restituzione degli importi per spese e commissioni dal soggetto che li aveva incassati. Ha inoltre precisato che, sebbene l'istituto finanziario avesse stipulato il contratto di finanziamento in qualità di mandatario di un'altra società, la condanna alla restituzione era relativa alle spese e commissioni dovute alla società procuratrice quale intermediario incaricato.
Il Tribunale ha poi evidenziato che, poiché l'estinzione anticipata del finanziamento era avvenuta in un periodo in cui non era ancora applicabile l'articolo 125-sexies TUB, la norma di riferimento era l'articolo 125, comma 2, TUB, nella versione vigente dal 1° gennaio 1994 al 4 settembre 2010. Tale norma riconosceva al consumatore, in caso di adempimento anticipato, il diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito.
Il Tribunale ha infine ritenuto che l'operatività dell'articolo 125, comma 2, TUB non fosse condizionata all'emanazione del provvedimento CICR, stante la vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992, che conteneva l'esaustiva indicazione delle modalità di riduzione del costo del credito. Ha inoltre considerato nulle le pattuizioni contrattuali che prevedevano l'irripetibilità delle somme versate a titolo di intermediazione bancaria-finanziaria in caso di estinzione anticipata, in quanto direttamente contrastanti con la normativa di settore.
L'istituto finanziario ha proposto ricorso per cassazione, contestando la propria legittimazione passiva e l'errata applicazione della legge in vigore al momento della stipula del contratto e dell'estinzione anticipata.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che la tesi dell'inapplicabilità dell'articolo 125 TUB in assenza della delibera CICR non è fondata. La Corte ha sottolineato che la doglianza si pone in contrasto con l'articolo 125 del TUB, applicabile ratione temporis, e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva in caso di adempimento anticipato. La Corte ha evidenziato che l'esistenza delle direttive europee obbliga il giudice di merito ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo, e che non è corretto privare il consumatore della tutela o limitarla in caso di restituzione anticipata del finanziamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.