CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 1266/2025 del 19-01-2025
principi giuridici
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non è necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.
La donazione indiretta ricorre anche nel caso in cui le somme messe a disposizione del donante soddisfino solo in parte l'obbligo di pagamento del prezzo della vendita, purché sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Revoca di Donazione Indiretta per Ingratitudine: Valutazione Probatoria e Onere della Prova
La pronuncia in esame verte su una complessa vicenda successoria, originata da un'azione legale promossa da una madre nei confronti della figlia, volta ad accertare la natura di donazione indiretta di un immobile acquistato da quest'ultima e, conseguentemente, a revocarla per ingratitudine.
La madre sosteneva che l'acquisto dell'appartamento da parte della figlia fosse stato finanziato interamente con i propri fondi, configurando una donazione indiretta. In particolare, affermava di aver fornito alla figlia le somme necessarie per la caparra e l'acconto, nonché di aver provveduto al pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile. Inoltre, lamentava che la figlia, pur consapevole delle sue precarie condizioni di salute e economiche, avesse promesso in vendita l'appartamento, nel quale la madre viveva in comodato, integrando un atto di ingratitudine tale da giustificare la revoca della donazione.
Il Tribunale, in primo grado, accoglieva le domande della madre, accertando l'esistenza della donazione indiretta e disponendone la revoca per ingratitudine. La Corte d'Appello confermava integralmente la decisione di primo grado.
La Suprema Corte, adita dalla figlia, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la valutazione probatoria effettuata dai giudici di merito, i quali avevano fondato la loro decisione su una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare l'effettivo finanziamento dell'acquisto dell'immobile da parte della madre. In particolare, la Corte d'Appello aveva valorizzato la corrispondenza tra gli importi degli assegni emessi dalla madre e le somme versate dalla figlia, la coincidenza delle date di emissione degli assegni con la data del preliminare di vendita, la corrispondenza tra le date dei prelievi dal conto corrente della madre e le scadenze delle rate del mutuo, nonché le dichiarazioni testimoniali, il rapporto di filiazione, la giovane età dell'acquirente e la sua mancanza di fonti di reddito.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, in presenza di tali elementi indiziari, gravava sulla figlia l'onere di provare di aver provveduto al pagamento del prezzo con i propri mezzi, onere che non era stato assolto. A tal proposito, la Corte ha chiarito che non si era verificata alcuna inversione dell'onere della prova, in quanto i giudici di merito si erano limitati a valutare la consistenza del quadro probatorio offerto dalla madre, a fronte della totale assenza di allegazioni e prove da parte della figlia.
Infine, la Suprema Corte ha confermato la sussistenza dell'ingratitudine, ritenendo che la promessa di vendita dell'appartamento da parte della figlia, consapevole delle precarie condizioni della madre e del suo diritto di abitazione in comodato, integrasse un comportamento gravemente lesivo della sua dignità e meritevole di sanzione con la revoca della donazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.