CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 12924/2025 del 14-05-2025
principi giuridici
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 e dall'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), trattandosi di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano e non possono avere un'influenza sul piano interpretativo a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie.
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testo integrale
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sintesi e commento
Autovelox: Necessaria l'Omologazione, Non Sufficiente la Semplice Approvazione
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità tramite autovelox: per la legittimità delle sanzioni, non è sufficiente che l'apparecchiatura sia stata semplicemente approvata, ma è indispensabile che sia stata anche omologata.
La vicenda trae origine da una serie di contestazioni elevate nei confronti di un automobilista per superamento dei limiti di velocità, rilevato attraverso un dispositivo automatico. L'automobilista contestava la validità dei verbali, sostenendo che l'autovelox utilizzato, pur essendo stato approvato, non era stato omologato. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano respinto le sue ragioni, ritenendo sufficiente la sola approvazione dell'apparecchiatura, purché sottoposta a taratura periodica.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale, uniformandosi a un precedente orientamento. I giudici hanno chiarito che l'approvazione e l'omologazione sono procedimenti distinti, con caratteristiche, natura e finalità diverse, come previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, la sola approvazione non può surrogare la mancanza di omologazione, requisito essenziale per la legittimità dell'accertamento della violazione.
La Corte ha respinto le argomentazioni del Comune, il quale sosteneva che la taratura periodica fosse elemento sufficiente a garantire l'affidabilità della misurazione. I giudici hanno ribadito che la taratura è un aspetto distinto e secondario rispetto alla necessità primaria che l'autovelox sia stato omologato.
Infine, la Corte ha precisato che le circolari ministeriali, che equiparano approvazione e omologazione, non possono prevalere sulla chiara interpretazione delle fonti normative primarie. Le circolari, infatti, sono meri atti amministrativi interni e non contengono norme di diritto vincolanti.
In definitiva, la Corte ha accolto l'opposizione dell'automobilista, annullando i verbali di contestazione. In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali registrate sulla questione, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
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