CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 13994/2025 del 26-05-2025
principi giuridici
In tema di demanio necessario, la disposizione dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni stessi, nel senso che la loro non necessarietà in fatto all'uso pubblico, della quale l'Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio.
Diversamente, sulla stessa materia, il vigente art. 35 cod. nav. valorizza l'aspetto formale della menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale.
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testo integrale
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sintesi e commento
Usucapione di Area Demaniale: Necessaria la Valutazione della Sdemanializzazione alla Luce della Normativa Vigente al Momento del Presunto Trasferimento
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa all'usucapione di una porzione di terreno originariamente appartenente al demanio marittimo. La vicenda trae origine da un'azione promossa da un privato, il quale rivendicava l'acquisto per usucapione di un'area di circa tremila metri quadrati, formalmente intestata al Demanio Pubblico dello Stato, ma che, a suo dire, rientrava nel patrimonio disponibile dello Stato. Il privato fondava la sua pretesa su un possesso ultraventennale, iniziato negli anni '70, e su una serie di atti, tra cui un atto di compravendita del 1965 relativo a un terreno limitrofo, sul quale aveva edificato uno stabilimento balneare.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si era opposto alla domanda, eccependo la natura demaniale dell'area contesa. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano respinto la domanda del privato, ritenendo che, trattandosi di bene appartenente al demanio marittimo, la sdemanializzazione non potesse avvenire tacitamente, ma richiedesse un formale decreto ministeriale, mai intervenuto nel caso di specie.
La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo di ricorso proposto dal privato, ha cassato la sentenza d'appello, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della decisione, è fondamentale stabilire quale fosse la normativa applicabile al momento del presunto trasferimento del bene dal demanio al patrimonio dello Stato. In particolare, la Corte ha evidenziato la differenza tra l'articolo 157 del Codice della Marina Mercantile del 1877 e l'articolo 35 del Codice della Navigazione del 1942. Mentre la prima norma richiedeva un mero riconoscimento da parte dell'Amministrazione Marittima della cessata necessità del bene per l'uso pubblico, la seconda norma esigeva un formale decreto ministeriale.
La Corte di Cassazione ha quindi censurato la sentenza impugnata per non aver adeguatamente valutato se, alla luce della normativa vigente all'epoca dei fatti, l'atto di affranco del 1935 e gli atti successivi, quali l'ordinanza del ### per gli Usi civici di Napoli del 1936 e il decreto del Ministero per l'### e ### del 1936, potessero essere interpretati come una dichiarazione dell'Amministrazione Marittima del venir meno della necessità del bene demaniale per l'uso pubblico, rendendo superfluo un provvedimento analogo a quello previsto dall'articolo 35 del Codice della Navigazione. La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, la disposizione dell'articolo 157 del Codice della Marina Mercantile del 1877 valorizzava l'aspetto sostanziale della vicenda, richiedendo un mero riconoscimento della cessata necessità del bene per l'uso pubblico, mentre l'articolo 35 del Codice della Navigazione valorizza l'aspetto formale, richiedendo un apposito decreto ministeriale.
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