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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 14019/2025 del 26-05-2025

principi giuridici

In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore e nei confronti dell'intermediario, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell'avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario medesimo, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, questo essendo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.

La violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro.

L'inadempimento degli obblighi gravanti sull'intermediario può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui, per la sua importanza, si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Violazione degli Obblighi Informativi nell'Intermediazione Finanziaria: Prescrizione dell'Azione di Risoluzione Contrattuale


Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa vicenda riguardante la violazione degli obblighi informativi da parte di un intermediario finanziario nella vendita di obbligazioni argentine. La vicenda trae origine da un'azione legale promossa da alcuni investitori che lamentavano la nullità, l'annullamento o, in subordine, la risoluzione di un'operazione di investimento in obbligazioni argentine, contestando la validità dell'ordine di acquisto e l'omessa fornitura di adeguate informazioni da parte della banca.
Il Tribunale di primo grado aveva respinto le richieste degli investitori, ma la Corte d'Appello, riformando la decisione, aveva dichiarato la risoluzione dell'ordine di acquisto per inadempimento della banca, condannandola alla restituzione delle somme investite. La Corte d'Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando la mancata compilazione del modulo di adeguatezza degli investimenti, la consapevolezza della banca circa la rischiosità dei titoli argentini e l'assenza di prova della fornitura di chiarimenti ai clienti in merito al profilo di rischio dell'investimento.
La banca ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di impugnazione. Tra questi, particolare rilevanza assumeva la questione della prescrizione dell'azione promossa dagli investitori. La banca contestava la decisione della Corte d'Appello che aveva individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del default dell'Argentina, sostenendo che il termine avrebbe dovuto decorrere dal momento dell'acquisto dei titoli, quando si sarebbe verificata la presunta violazione degli obblighi informativi.
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso relativo alla prescrizione, ribadendo la distinzione tra azioni volte alla declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione del contratto e azioni volte ad ottenere il risarcimento del danno. Nel caso di specie, trattandosi di un'azione di risoluzione contrattuale per inadempimento, la Corte ha affermato che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'intermediario esegue l'ordine di acquisto senza aver fornito le adeguate informazioni, e non dal momento in cui si manifesta il danno o l'investitore acquisisce consapevolezza dell'inadempimento.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché verificasse se, tenendo conto della data di esecuzione dell'ordine di acquisto e di eventuali cause di interruzione, il termine di prescrizione decennale fosse spirato al momento della proposizione della domanda giudiziale.
La decisione della Cassazione chiarisce un aspetto cruciale in materia di intermediazione finanziaria, precisando che, in caso di azione di risoluzione contrattuale per violazione degli obblighi informativi, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento e non dal momento in cui si manifesta il danno. Questo principio ha importanti implicazioni pratiche, in quanto impone agli investitori di agire tempestivamente per far valere i propri diritti, a pena di prescrizione dell'azione.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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