CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 14039/2025 del 26-05-2025
principi giuridici
In tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell'assemblea o di ciascun condomino, ex art. 1129, comma 11, c.c., diretta ad ottenere la revoca dell'amministratore cessato dall'incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo, soltanto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
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testo integrale
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sintesi e commento
Revoca Giudiziale dell'Amministratore Condominiale: Limiti e Condizioni di Ammissibilità
La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla controversa questione della revoca giudiziale dell'amministratore condominiale, delineando i confini di ammissibilità di tale azione alla luce della normativa vigente.
La vicenda trae origine da un procedimento avviato da alcuni condomini volto ad ottenere la revoca giudiziale dell'amministratore, invocando gravi irregolarità nella gestione del condominio. Nel corso del giudizio, l'amministratore ha rassegnato le dimissioni, accettate dall'assemblea condominiale con contestuale nomina di un nuovo amministratore. Nonostante ciò, la Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva condannato l'ex amministratore al pagamento delle spese legali, ritenendo ammissibile l'azione di revoca anche nei confronti di un amministratore in regime di prorogatio.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello, accogliendo il ricorso dell'ex amministratore. I giudici di legittimità hanno posto l'accento sulla natura eccezionale e urgente del procedimento di revoca giudiziale, previsto dall'art. 1129, comma 11, del codice civile, e dall'art. 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Tale strumento, volto a tutelare la corretta gestione dell'amministrazione condominiale, si giustifica solo in presenza di un pericolo di grave danno derivante da specifiche condotte dell'amministratore.
La Corte ha evidenziato che, una volta scaduto il biennio dall'assunzione dell'incarico, l'amministratore cessa automaticamente dalla carica, vedendo drasticamente compressi i propri poteri gestori, limitati al disbrigo degli affari urgenti. In tale contesto, viene meno l'interesse dei condomini a richiedere la revoca giudiziale di un soggetto che, di fatto, non esercita più le piene funzioni amministrative. La Suprema Corte ha precisato che, in tali circostanze, i condomini possono, in alternativa, richiedere la nomina di un nuovo amministratore al giudice, qualora l'assemblea non provveda, oppure avviare un ordinario giudizio per accertare eventuali inadempienze dell'amministratore cessato dalla carica.
In definitiva, la Suprema Corte ha sancito l'inammissibilità, per carenza di interesse, della domanda di revoca giudiziale dell'amministratore cessato dall'incarico per decorrenza del termine biennale, ribadendo la necessità di interpretare restrittivamente le ipotesi in cui è consentito ricorrere a tale strumento processuale.
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