blog dirittopratico

3.885.184
documenti generati

v5.866
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 14428/2025 del 29-05-2025

principi giuridici

L'obbligo di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., non preclude la determinazione della remunerazione in forma globale, comprensiva di tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e rapportata alla durata annuale dell'incarico o del suo rinnovo.

L'importo del compenso dell'amministratore di condominio, specificato ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., si intende comprensivo di IVA, contributi previdenziali professionali e ritenuta d'acconto, salvo diverso accertamento della volontà delle parti.

Il credito dell'amministratore di condominio per il recupero delle somme anticipate, ai sensi dell'art. 1720 c.c., è distinto dal compenso per l'attività svolta e non rientra nell'ambito di operatività dell'art. 1129, comma 14, c.c.

La validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non richiede la presentazione di una contabilità redatta con rigorose forme, essendo sufficiente che essa renda intelligibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Compenso dell'Amministratore Condominiale: Analisi della Specificità Richiesta e Validità della Delibera di Nomina


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della validità della delibera di nomina dell'amministratore condominiale, con particolare riferimento alla specificazione del compenso. La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte di una condomina, di alcune delibere assembleari, tra cui quella relativa alla nomina dell'amministratore e all'approvazione dei consuntivi di gestione.
La condomina contestava, in particolare, la mancata analitica indicazione del compenso dell'amministratore, ritenendo insufficiente l'indicazione di un importo forfettario. La Corte d'Appello aveva respinto il gravame, ritenendo che l'indicazione del compenso, seppur espressa in un importo forfettario, fosse sufficiente a soddisfare le esigenze di trasparenza e conoscibilità da parte dei condomini.
La Suprema Corte, investita della questione, ha confermato la decisione della Corte d'Appello, rigettando il ricorso della condomina. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'articolo 1129, comma 14, del codice civile, il quale prescrive che l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, non impedisce alle parti del contratto di amministrazione condominiale di determinare la remunerazione non prestazione per prestazione, ma secondo un sistema globale, e cioè per tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e in relazione alla durata annuale ex lege o all'eguale durata del rinnovo dell'incarico.
La Corte ha inoltre precisato che, qualora il compenso dell'amministratore sia assoggettabile ad IVA, l'importo specificato deve essere considerato come già comprensivo dell'imposta, salvo diverso accertamento della volontà delle parti operato dal giudice di merito. Identico accertamento va svolto circa l'inerenza all'importo del compenso specificato nella delibera di nomina dell'amministratore di contributi previdenziali professionali o di ritenuta d'acconto, senza che la specificazione di tali accessori incida sulla validità della deliberazione agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c.
La Corte ha infine escluso che rientri nell'ambito di operatività dell'art. 1129, comma 14, c.c. il credito dell'amministratore di condominio per il recupero delle somme anticipate, ai sensi dell'art. 1720 c.c., che è cosa distinta dal compenso che gli spetta per l'attività svolta.
La pronuncia in commento fornisce importanti chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 1129, comma 14, c.c., precisando che l'obbligo di specificazione analitica del compenso non impone una rigida elencazione delle singole voci, ma consente la determinazione di un compenso globale per l'attività svolta, purché sia chiaramente indicato l'importo dovuto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25541 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.006 secondi in data 25 maggio 2026 (IUG:JY-2F9341) - 2128 utenti online