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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 1506/2025 del 21-01-2025

principi giuridici

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.

Nella totalità dei redditi d'impresa alla quale rapportare l'ammontare del contributo dovuto alla gestione commercianti per i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 233 del 1990, vanno inclusi i redditi percepiti dal collaboratore in virtù della sua partecipazione a società di persone.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assoggettabilità a Contribuzione ### dei Redditi da Partecipazione in Società di Persone: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza


La Suprema Corte si è pronunciata in merito all'assoggettabilità a contribuzione ### del reddito derivante dalla partecipazione di un socio accomandante in una società in accomandita semplice (s.a.s.) impegnata nella mera gestione immobiliare. La questione verteva sulla corretta interpretazione dell'art. 3 bis del d.l. 384/1992, convertito in legge 438/1992, che disciplina l'imponibile contributivo per i soggetti iscritti alla gestione commercianti.
La vicenda trae origine dal ricorso di una contribuente avverso la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato la sussistenza del debito contributivo richiesto dall'I.N.P.S. La Corte territoriale, richiamando un precedente orientamento della Cassazione, aveva ritenuto che il reddito derivante dalla partecipazione come socio accomandatario in una s.a.s. rientrasse nella "totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini ###" e fosse, pertanto, soggetto a contribuzione.
La ricorrente contestava tale interpretazione, sostenendo che, in assenza di un'effettiva attività d'impresa svolta dal socio accomandante, ma limitandosi alla mera partecipazione, il reddito percepito non potesse essere qualificato come reddito d'impresa e, di conseguenza, non fosse assoggettabile alla pretesa contributiva.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, aderendo all'orientamento già espresso in una precedente pronuncia. I giudici hanno ribadito il principio di trasparenza fiscale che opera per le società di persone, in base al quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 2001, che aveva distinto la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali da quella dei soci delle società di persone, sottolineando come in queste ultime assuma rilievo preminente l'elemento personale, inteso come legame tra più persone in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile, nei risultati, a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante.
In definitiva, la Suprema Corte ha confermato che, ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale principio da parte della corte territoriale, rigettando il ricorso.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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