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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 16397/2025 del 18-06-2025

principi giuridici

Nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale, qualora la delibera impugnata venga sostituita con altra di identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, e il giudice dichiari cessata la materia del contendere, la parte può dolersi in sede di gravame solo contestando l'esistenza del presupposto per emettere tale pronuncia o la regolamentazione delle spese di lite, risultando precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura, in particolare quelli attinenti al merito della causa.

Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa, anche in relazione alle spese giudiziali, deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnazione di Delibere Condominiali: Cessazione della Materia del Contendere e Valutazione della Soccombenza Virtuale


La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa all'impugnazione di una delibera condominiale concernente l'approvazione di lavori di manutenzione e la nomina di un tecnico. Un condomino aveva contestato la delibera assembleare del 2007, lamentando irregolarità nella nomina del tecnico e differenze rispetto a precedenti decisioni.
Il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere, a seguito dell'adozione di una successiva delibera assembleare che approvava i lavori e il riparto delle spese. La Corte d'Appello aveva poi respinto l'appello del condomino, confermando la decisione di primo grado.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha rigettato il ricorso del condomino, ritenendo inammissibili i motivi proposti. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui, in tema di impugnazione di delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità alla legge determina la cessazione della materia del contendere, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto e provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti.
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la delibera successiva era meramente confermativa di quella impugnata, e che il Tribunale aveva erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere. Nonostante ciò, poiché tale statuizione non era stata impugnata in appello, essa era divenuta definitiva e precludeva la possibilità di contestare nel merito la validità della delibera originaria.
La Corte ha quindi affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare la soccombenza virtuale delle parti, al fine di regolare le spese di lite. Tale valutazione deve basarsi su un giudizio complessivo sull'originaria fondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
Infine, la Corte ha rigettato anche il motivo di ricorso relativo alla determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite, ribadendo che, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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