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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 16719/2025 del 23-06-2025

principi giuridici

In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata degli atti dell'Agente della riscossione, l'utilizzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, ### e ### non determina di per sé la nullità della notifica, a condizione che l'indirizzo del mittente, pur non presente nei registri, renda evidente la provenienza dell'atto, spettando al contribuente allegare e provare il concreto pregiudizio subito al diritto di difesa in conseguenza di tale irregolarità.

In tema di ricorso per cassazione avverso la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, è necessario, nel rispetto del principio di specificità, trascrivere integralmente le relate e gli atti relativi al procedimento notificatorio contestato, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base della sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Notifica PEC da Indirizzo Non Presente nei Pubblici Registri: Analisi della Pronuncia


La pronuncia in esame affronta la questione della validità di una notifica effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) da parte dell'Agente della riscossione, quando l'indirizzo PEC utilizzato non risulta presente nei pubblici registri.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento da parte di un contribuente, il quale eccepiva, tra l'altro, l'inesistenza della notifica dell'intimazione stessa, in quanto proveniente da un indirizzo PEC dell'Agente della riscossione non censito nei pubblici elenchi. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. L'Agente della riscossione appellava la decisione, insistendo sulla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva l'appello dell'Agente della riscossione.
Il contribuente ricorreva quindi in Cassazione, denunciando la violazione di legge in merito alla notificazione degli atti giudiziari. In particolare, il ricorrente contestava la regolarità della notifica eseguita a mezzo PEC dall'Agente della riscossione, utilizzando un indirizzo non inserito nei pubblici registri, sostenendo che, in tale ipotesi, l'Agente avrebbe dovuto provare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando la propria giurisprudenza in materia di notifiche a mezzo PEC. I giudici hanno evidenziato che la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale in materia, in quanto l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in un registro pubblico è riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante.
La Corte ha inoltre ribadito che l'assenza dell'indirizzo PEC del mittente dai pubblici registri non determina automaticamente la nullità della notifica. In questi casi, è onere del contribuente dimostrare quali concreti pregiudizi al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro, ma del quale sia evidente la provenienza. Nel caso specifico, il contribuente non aveva fornito sufficienti elementi a supporto di un concreto pregiudizio subito, limitandosi a ipotizzare un generico rischio di frode informatica.
La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui, qualora l'Agente della riscossione effettui la notifica tramite un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, non si verifica automaticamente la nullità della notifica. Spetta al contribuente dimostrare quali specifici pregiudizi al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello presente nel registro, ma del quale sia evidente la provenienza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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