CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 1686/2025 del 23-01-2025
principi giuridici
Il comproprietario che utilizza ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, non è tenuto ad alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione dell'intero bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune; l'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, e sempre che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale.
La ridotta entità del conguaglio è criterio che deve sempre ispirare la scelta della soluzione più appropriata in materia di divisione in modo da evitare che sia alterata l'equilibrata distribuzione dei beni, che deve avvenire in natura, mentre il conguaglio ha la funzione di ristabilire l'equilibrio tra le quote e di superare eventuali differenze di valore.
La successiva deduzione che l'importo di una donazione non derivava dalla vendita di un bene, poiché giaceva sul conto del donante da data anteriore al contratto, integrando un'erogazione del de cuius con denaro proprio, costituisce una replica alle argomentazioni di controparte e, comunque, una mera precisazione della domanda senza mutarne il petitum o la causa petendi, non essendo modificati i termini della controversia, formulata tempestivamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
In caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza dell'atto di liberalità, nel rispetto delle preclusioni processuali.
testo integrale
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sintesi e commento
Divisione Ereditaria: Conguagli Eccessivi e Collazione di Donazioni Indirette
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda successoria, in cui uno dei coeredi ha promosso un giudizio volto ad accertare la consistenza dell'asse ereditario, a ottenere la collazione di una donazione indiretta asseritamente ricevuta da un altro coerede, e a richiedere un'indennità per l'uso esclusivo dei beni comuni da parte degli altri eredi.
Il Tribunale, in primo grado, aveva respinto la domanda di collazione, procedendo alla formazione di lotti da assegnare per estrazione e condannando alcuni coeredi al pagamento di un'indennità di occupazione. La Corte d'Appello aveva parzialmente riformato la decisione, assegnando un lotto specifico a una coerede in ragione della sua pregressa abitazione nell'immobile compreso nel lotto, sollevandola dall'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione e riducendo l'ammontare delle somme dovute da un altro coerede.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in diversi motivi. La Suprema Corte ha accolto il sesto motivo del ricorso principale, relativo alla contestata scelta di procedere alla divisione per lotti anziché alla vendita, evidenziando l'eccessiva entità dei conguagli previsti. I giudici di legittimità hanno sottolineato che, pur essendo la divisione in natura un diritto di ciascun coerede, l'entità dei conguagli deve essere contenuta, al fine di non alterare l'equilibrata distribuzione dei beni. Nel caso di specie, l'ammontare dei conguagli era tale da rendere necessario un riesame del progetto divisionale, al fine di verificare la possibilità di pervenire a una soluzione più equa e conforme ai principi in materia di divisione ereditaria.
La Corte ha, inoltre, accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, concernente la tardività della domanda di collazione di una specifica donazione. La Suprema Corte ha ritenuto che la domanda di collazione, originariamente proposta in termini generali, comprendesse anche la donazione successivamente individuata, trattandosi di una mera precisazione della domanda originaria e non di una sua modificazione sostanziale.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della vicenda, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.