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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 18382/2025 del 06-07-2025

principi giuridici

La responsabilità dello Stato membro per omessa o difettosa trasposizione di direttive europee, con conseguente obbligo di risarcimento del danno ai cittadini, si configura in presenza di tre condizioni: l'attribuzione di diritti a favore dei singoli da parte della direttiva, la possibilità di individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva, e l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo statale e il danno subito, purché la violazione sia grave e manifesta.

Le norme nazionali che escludono il personale del ruolo sanitario e delle aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale dall'applicazione delle disposizioni sul riposo giornaliero e sulla durata massima dell'orario settimanale, senza garantire equivalenti periodi di riposo compensativo o una protezione appropriata, si pongono in contrasto grave e manifesto con le Direttive europee in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.

La qualifica di "dirigente" ai fini della deroga ai limiti dell'orario di lavoro, prevista dalla normativa europea, rileva non per il mero dato formale, ma solo se correlata a un effettivo potere di decisione autonomo del lavoratore sulla determinazione della durata del proprio orario di lavoro.

L'impostazione aziendalistica che connota lo statuto dei dirigenti medici, con il vincolo di risultato, impedisce di ravvisare il nesso di causalità tra la violazione delle direttive europee sui limiti dell'orario di lavoro e il danno risarcibile, qualora non sia provato che la prestazione di attività lavorativa eccedente sia conseguenza di una regolamentazione difforme dalle norme unionali e non, invece, del consapevole e volontario superamento di tali limiti in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

La responsabilità dello Stato per la mancata applicazione delle direttive europee sull'orario di lavoro dei dirigenti medici: un'analisi del nesso causale


La recente pronuncia della Corte di Cassazione, ###, n. 15077/2023, offre un'importante occasione per riflettere sulla complessa questione della responsabilità dello Stato per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei lavoratori. La vicenda processuale ha visto coinvolti numerosi dirigenti medici che hanno citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione delle direttive europee in materia di riposo giornaliero e durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
Il cuore della controversia risiede nel periodo compreso tra il 2008 e il 25 novembre 2015, durante il quale, secondo i ricorrenti, le normative interne non avrebbero garantito il rispetto dei periodi minimi di riposo di undici ore consecutive ogni ventiquattro ore e una durata media dell'orario di lavoro non superiore alle quarantotto ore settimanali, come invece prescritto dalle Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE. I medici hanno evidenziato come l'ordinamento italiano, pur avendo inizialmente recepito tali principi con il d.lgs. n. 66 del 2003, avesse successivamente introdotto deroghe significative. In particolare, l'art. 3, comma 85, della legge n. 244 del 2007 e l'art. 41, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008 avevano escluso il personale del ruolo sanitario e i dirigenti delle aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale dall'applicazione delle norme sul riposo giornaliero e sulla durata massima dell'orario settimanale, rimandando alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire condizioni di lavoro appropriate. Questa situazione aveva portato la Commissione Europea ad avviare una procedura d'infrazione contro l'Italia, culminata nell'abrogazione delle suddette deroghe con l'art. 14 della legge n. 161 del 2014, con efficacia dal 25 novembre 2015.
Il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva rigettato la domanda dei medici, sostenendo che le deroghe previste dalla normativa interna trovassero fondamento nell'art. 17 della Direttiva 2003/88/CE, il quale consente agli Stati membri di derogare a determinate disposizioni quando la durata dell'orario di lavoro non è misurata o predeterminata, o può essere determinata dai lavoratori stessi, in particolare per i dirigenti o altre persone con potere di decisione autonomo. La Corte d'Appello di Roma aveva confermato tale decisione, ritenendo che le deroghe fossero legittime in quanto supportate dalla stessa direttiva europea.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso dei dirigenti medici, ha ripercorso i principi consolidati della giurisprudenza europea in materia di responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell'Unione. Ha ribadito che la responsabilità dello Stato sorge quando si verificano tre condizioni: l'attribuzione di diritti a favore dei singoli da parte della direttiva, la possibilità di individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva stessa, e l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi. A queste condizioni si aggiunge il requisito che la violazione sia "grave e manifesta".
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza di una violazione "grave e manifesta" delle direttive europee da parte dello Stato italiano. Ha evidenziato che le norme nazionali che escludevano i dirigenti medici dalle tutele sul riposo giornaliero e sulla durata massima dell'orario settimanale si ponevano in contrasto con le direttive. In particolare, la Corte ha sottolineato che la qualifica di "dirigente" ai fini dell'applicazione delle deroghe europee non può essere meramente formale, ma deve essere correlata a un effettivo "potere di decisione autonomo" sull'orario di lavoro. Ha richiamato la propria giurisprudenza pregressa e le osservazioni della Commissione Europea, che già nel 2011 aveva avviato una procedura d'infrazione rilevando come in Italia "tutti" i medici operanti nel SSN fossero qualificati come "dirigenti", anche in assenza di posizioni apicali con ampia responsabilità e autonomia decisionale. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'opzione "opt-out" (la possibilità per i lavoratori di rinunciare ai limiti dell'orario di lavoro), in quanto tale facoltà non era stata recepita dall'ordinamento nazionale in modo conforme alle direttive.
Tuttavia, nonostante il riconoscimento della violazione grave e manifesta delle direttive europee, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei medici per l'assenza del nesso di causalità tra tale violazione e il danno lamentato. La Corte ha rilevato che l'impostazione aziendalistica che caratterizza lo statuto dei dirigenti medici nell'ordinamento interno, con il vincolo di risultato, impedisce di apprezzare se e in che misura la prestazione di attività lavorativa eccedente i limiti unionali sia stata una conseguenza della normativa interna difforme, e non piuttosto del consapevole e volontario superamento di quei limiti, pur stabiliti conformemente alle direttive dalla contrattazione collettiva, in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati. In altre parole, la Corte ha ritenuto che, anche in presenza di una normativa pienamente rispettosa delle direttive europee, l'impostazione aziendalistica e il "vincolo di risultato" avrebbero potuto comunque indurre i dirigenti medici a superare l'orario di lavoro assegnato per raggiungere gli obiettivi concordati. La mancanza di una specifica allegazione e prova che le durate eccedenti dell'attività lavorativa fossero direttamente riconducibili a una regolamentazione difforme dalle norme unionali, anziché al perseguimento degli obiettivi programmati, ha precluso il riconoscimento del nesso causale e, di conseguenza, del diritto al risarcimento.
Questa sentenza evidenzia la complessità dell'accertamento della responsabilità dello Stato in contesti normativi stratificati e influenzati da logiche organizzative interne. Pur riconoscendo la violazione del diritto europeo, la Corte ha posto l'accento sulla necessità di dimostrare un legame diretto e inequivocabile tra l'illecito statale e il pregiudizio subito, un onere probatorio che, in presenza di fattori concomitanti come il vincolo di risultato, può risultare particolarmente arduo per i lavoratori.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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