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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 19549/2025 del 15-07-2025

principi giuridici

In materia di riscossione di crediti contributivi, la legittimazione passiva nelle controversie concernenti vizi attinenti al merito della pretesa creditoria compete esclusivamente all'INPS, senza necessità di litisconsorzio con l'Agente della Riscossione.

La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio costituisce un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione.

È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnazione di intimazione di pagamento: la Cassazione ribadisce i limiti della legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione


La Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso avverso una sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso proposto da una società contribuente contro un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER). L'intimazione faceva riferimento a somme contenute in avvisi di addebito INPS.
La società ricorrente contestava l'insussistenza della pretesa creditoria dell'INPS, eccependo la mancata o invalida notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione e l'intervenuta prescrizione del credito. La Corte d'Appello aveva rigettato tali motivi di appello, ritenendo che le contestazioni sul merito della pretesa creditoria dovessero essere rivolte all'INPS, titolare del credito, e non all'Agente della Riscossione, non legittimato a contraddire sulla sussistenza del credito stesso.
La ricorrente, nel ricorso per Cassazione, ha sollevato diverse censure, tra cui l'erronea qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione, la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione alle eccezioni sollevate e la violazione delle norme in materia di notificazione degli atti presupposti al procedimento esecutivo.
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I giudici di legittimità hanno ribadito che le contestazioni relative all'esistenza del credito contributivo devono essere proposte nei confronti dell'ente titolare del credito (INPS), mentre eventuali vizi formali dell'intimazione di pagamento devono essere fatti valere nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi.
La Corte ha richiamato un precedente delle Sezioni Unite, che ha affermato la legittimazione passiva esclusiva dell'INPS nelle controversie relative al merito della pretesa creditoria contributiva, escludendo la necessità di litisconsorzio con l'Agente della Riscossione. La titolarità del credito contributivo in capo all'INPS esclude la necessità di coinvolgere l'Agente della Riscossione nel giudizio, anche se quest'ultimo ha notificato il titolo ed esercita poteri esecutivi.
Infine, la Cassazione ha respinto le censure relative ai vizi di motivazione della sentenza impugnata, ritenendo che la motivazione fosse esistente, congrua e rispondente ai requisiti di legge.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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