CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 1970/2025 del 28-01-2025
principi giuridici
La diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., postula la manifestazione univoca della volontà dell'intimante non solo di fissare un termine per l'adempimento, avvertendo la parte diffidata che non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Diffida ad Adempiere: Chiarezza Necessaria per la Risoluzione Contrattuale
La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa all'escussione di polizze fideiussorie a garanzia di contratti preliminari di compravendita immobiliare, in un contesto di successivo fallimento della società promittente venditrice. La vicenda trae origine da una serie di contratti preliminari stipulati nel 2011, con data ultima per la stipula del contratto definitivo fissata al 2013. A garanzia delle somme versate, la promittente venditrice aveva rilasciato polizze fideiussorie. A seguito del mancato trasferimento della proprietà e del successivo fallimento della società, i promissari acquirenti avevano escusso le garanzie. La società assicuratrice, tuttavia, contestava il diritto all'escussione, sostenendo che la risoluzione di diritto dei contratti preliminari, intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, rendesse inoperativa la garanzia.
Il Tribunale di Monza aveva respinto la domanda dell'assicuratrice, accogliendo la domanda riconvenzionale dei promissari acquirenti e condannando l'assicuratrice al pagamento degli importi garantiti. La Corte d'Appello, pur accogliendo parzialmente l'appello principale e quello incidentale proposto da alcuni dei promissari acquirenti in relazione agli interessi, aveva confermato nel resto la sentenza di primo grado, ritenendo efficaci le polizze fideiussorie.
La questione centrale, giunta all'attenzione della Cassazione, riguardava la validità ed efficacia delle diffide ad adempiere inviate dai promissari acquirenti alla società promittente venditrice. L'assicuratrice sosteneva che tali diffide avessero determinato la risoluzione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, rendendo così inoperanti le polizze fideiussorie. La Corte d'Appello aveva ritenuto inidonee le diffide, in quanto non contenevano un esplicito riferimento alla risoluzione contrattuale quale conseguenza dell'inadempimento.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso dell'assicuratrice, ha ribadito un principio consolidato in materia di diffida ad adempiere: affinché la diffida produca l'effetto risolutorio previsto dall'articolo 1454 del codice civile, è necessario che essa contenga, oltre all'intimazione ad adempiere entro un termine perentorio, anche l'espressa avvertenza che, in mancanza di adempimento entro tale termine, il contratto si intenderà automaticamente risolto. La Corte ha evidenziato che la diffida in esame, pur contenendo l'intimazione ad adempiere e la fissazione di un termine, non conteneva l'avvertimento esplicito circa la risoluzione del contratto in caso di mancato adempimento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, ritenendo che i contratti preliminari fossero ancora efficaci al momento dell'escussione delle polizze fideiussorie. La pronuncia sottolinea l'importanza della chiarezza e univocità della diffida ad adempiere, quale strumento per la risoluzione automatica del contratto, richiedendo che la volontà di risolvere il contratto sia manifestata in modo inequivocabile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.