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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 19717/2025 del 16-07-2025

principi giuridici

In tema di mobilità scolastica, ai fini del trasferimento dal posto di sostegno al posto comune, il requisito della permanenza quinquennale nel ruolo dei docenti di sostegno, previsto dall'art. 127, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994, si intende soddisfatto computando anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di pre-ruolo, in conformità alla clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento del Servizio a Tempo Determinato nel Computo del Quinquennio per la Mobilità dei Docenti di Sostegno


La vicenda in esame trae origine dal diniego, opposto dall'amministrazione scolastica, di computare, ai fini della mobilità professionale, il servizio prestato da una docente con contratti a tempo determinato nel ruolo di sostegno. La docente aveva adito le vie legali al fine di vedersi riconosciuto il diritto al computo del servizio pre-ruolo per raggiungere il requisito del quinquennio di permanenza nel ruolo di sostegno, necessario per il passaggio al ruolo comune, come previsto dalla normativa di riferimento.
Il giudice di primo grado aveva accolto le ragioni della ricorrente, ma la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo che la limitazione fosse giustificata da ragioni oggettive, escludendo quindi una discriminazione ai sensi della normativa europea.
La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza d'appello, accogliendo il secondo motivo di ricorso proposto dalla docente. I giudici di legittimità hanno richiamato un precedente orientamento della Corte, affermando che, in tema di mobilità scolastica, il requisito del quinquennio di servizio prestato su posto di sostegno, necessario per il passaggio al posto comune, deve essere inteso nel senso che nel computo rientrano anche i periodi di insegnamento svolti durante il periodo di pre-ruolo, purché relativi alla medesima prestazione lavorativa.
La Corte ha evidenziato come la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 99/70/CE, imponga al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità di servizio maturata con contratti a termine, nella stessa misura prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, salvo la sussistenza di ragioni oggettive che giustifichino un diverso trattamento. Nel caso specifico, le motivazioni addotte dall'amministrazione scolastica e recepite dalla Corte d'Appello non sono state ritenute sufficienti a differenziare, su base oggettiva, le mansioni svolte nel periodo a tempo determinato rispetto a quelle rese a seguito dell'immissione in ruolo.
Pertanto, la Suprema Corte ha rinviato la causa alla Corte d'Appello, affinché si attenga al principio di diritto enunciato e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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