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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 19772/2025 del 17-07-2025

principi giuridici

In tema di buoni postali fruttiferi, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, si applica anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comportando che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo con la data di scadenza del titolo.

Nei buoni fruttiferi postali della serie "AA2", regolamentati dal D.M. 29 marzo 2001, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo, individuata nel settimo anno successivo alla data di emissione, senza che possa operarsi una ibridazione tra la nuova disciplina e la vecchia, preservando il termine di durata contemplato dalla prima e importando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza della prescrizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali Serie "AA2": Individuazione del Dies A Quo


La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali (BFP) della serie "AA2", emessi in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 29 marzo 2001. La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso di un BFP da parte di un risparmiatore, a cui la società emittente opponeva l'intervenuta prescrizione del diritto.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda del risparmiatore, ritenendo che, in assenza di consegna del foglio informativo analitico, la prescrizione decorresse dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere. Il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione, ma basandosi su un'interpretazione diversa dell'art. 8 del D.M. 29 marzo 2001, ritenendo che il termine del settimo anno successivo a quello di emissione dovesse intendersi come il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di emissione.
La società emittente ha impugnato la sentenza di secondo grado, lamentando la violazione delle norme in materia di prescrizione dei BFP, sostenendo che il termine decennale decorresse dalla data di scadenza del titolo, ovvero dal settimo anno successivo alla data di emissione, e non dal 31 dicembre dell'anno solare successivo.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio consolidato secondo cui, in tema di BFP, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo, e non dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi. Tale principio, affermato con riferimento all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, è stato ritenuto applicabile anche ai BFP della serie "AA2", regolamentati dal D.M. 29 marzo 2001.
La Corte ha evidenziato come l'interpretazione del Tribunale portasse a una commistione tra la vecchia e la nuova disciplina, preservando il termine di durata contemplato dalla prima e importando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza della prescrizione, operazione non consentita. Di conseguenza, nel caso di specie, il termine di prescrizione doveva essere calcolato a partire dal settimo anno successivo alla data di emissione del titolo, senza considerare il riferimento all'anno solare.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la questione relativa alla mancata consegna del foglio informativo analitico, sollevata dal controricorrente, in quanto non era stata riproposta nel giudizio di appello e, pertanto, era preclusa in sede di legittimità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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