CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 20052/2025 del 18-07-2025
principi giuridici
La violazione delle regole di convocazione dell'assemblea condominiale determina l'annullabilità della delibera, non la sua nullità, principio applicabile anche all'assemblea del supercondominio in caso di mancata nomina del rappresentante di uno dei condomini che lo compongono.
La decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii di un supercondominio può essere impugnata da ogni singolo condomino solo se il correlativo rappresentante sia rimasto assente, dissenziente o astenuto rispetto alla delibera.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità delle Delibere Assembleari in Supercondominio: Chiarimenti sulla Portata dell'Articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile
La pronuncia in esame trae origine da una controversia insorta all'interno di un complesso immobiliare, precisamente un supercondominio, a seguito dell'impugnazione di alcune delibere assembleari. La società attrice, proprietaria di posti auto all'interno di uno degli edifici del complesso, contestava la validità delle delibere, lamentando la mancata designazione del rappresentante di un altro condominio facente parte del supercondominio, in violazione dell'articolo 67, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva accolto parzialmente la domanda, dichiarando la nullità delle delibere limitatamente ai punti all'ordine del giorno per i quali la società attrice aveva dimostrato un interesse ad agire. Tale decisione si fondava sull'assunto che la mancata nomina del rappresentante del condominio, in un supercondominio con oltre sessanta partecipanti, rendesse invalida la costituzione dell'assemblea, inficiando di conseguenza le delibere adottate. La Corte d'Appello aveva poi confermato tale pronuncia.
La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte, la quale ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito. La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge, affermando che la mancata nomina del rappresentante di un condominio all'interno di un supercondominio, pur in violazione dell'articolo 67, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice civile, non determina la nullità delle delibere assembleari, bensì la loro annullabilità.
I giudici di legittimità hanno richiamato un precedente orientamento delle Sezioni Unite, che distingue tra vizi che inficiano la validità della delibera (annullabilità) e vizi che ne determinano la nullità, individuando in quest'ultima categoria solo le ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi, impossibilità materiale o giuridica dell'oggetto, o illiceità della delibera stessa. La violazione delle regole di convocazione dell'assemblea, o la mancata nomina del rappresentante di un condominio, non rientrano in tali ipotesi, configurando piuttosto un vizio che rende la delibera annullabile, e non nulla.
La Corte ha inoltre accolto il motivo di ricorso relativo alla mancata pronuncia da parte della Corte d'Appello sull'eccepita carenza di legittimazione ad agire della società attrice. I giudici di merito non avevano infatti considerato la circostanza che il rappresentante del condominio di appartenenza della società attrice avesse approvato le delibere impugnate. Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato un proprio precedente orientamento, secondo cui la decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii di un supercondominio può essere impugnata dal singolo condomino solo se il correlativo rappresentante sia rimasto assente, dissenziente o astenuto rispetto alla delibera.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché si pronunci nuovamente sulla questione, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.