CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 20430/2025 del 21-07-2025
principi giuridici
Nel sistema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici, l'interesse ad agire per l'annullamento e la ripetizione delle procedure valutative, al fine di tutelare l'interesse morale personale alla revisione migliorativa di una valutazione comunque positiva, non sussiste qualora la stessa abbia portato all'attribuzione degli incentivi economici previsti e non abbia pregiudicato, in concreto, le future progressioni economiche e di carriera, non configurandosi, in tal caso, la lesione di un diritto soggettivo o di una situazione giuridica tutelabile.
L'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel richiedere la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto, precisandosi altresì che tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta la questione dell'interesse ad agire in relazione alla contestazione delle valutazioni della performance individuale di un dipendente di un'azienda sanitaria. Il lavoratore aveva adito le vie legali lamentando presunte irregolarità nella procedura di valutazione, chiedendo l'annullamento della stessa e la sua ripetizione.
La vicenda trae origine dalla contestazione, da parte del dipendente, delle modalità con cui era stata effettuata la valutazione della sua performance. In particolare, il dipendente lamentava l'omessa compilazione di una sezione della scheda di valutazione e vizi nella valutazione delle sue competenze professionali. Il lavoratore sosteneva che tali vizi avessero leso il suo diritto a una corretta valutazione, chiedendo l'annullamento della valutazione contestata e la sua rifusione. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano rigettato la domanda, ritenendo insussistente un interesse attuale ad agire da parte del lavoratore.
La Suprema Corte, pur rigettando il ricorso, ha parzialmente rivisto il ragionamento giuridico della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno riconosciuto che, sebbene il lavoratore avesse ricevuto gli incentivi economici previsti e non vi fossero state progressioni di carriera o incarichi compromessi, sussisteva un interesse ad agire sotto il profilo della tutela dell'interesse morale alla corretta valutazione della propria attività. Tuttavia, la Corte ha precisato che tale interesse, pur astrattamente esistente, non è tutelabile in concreto, in quanto non trova fondamento in un diritto soggettivo o in una situazione giuridica specificamente protetta dalle norme che disciplinano la valutazione della performance. La Corte ha evidenziato che le procedure di valutazione, pur coinvolgendo aspetti della personalità del lavoratore, sono finalizzate principalmente all'attribuzione di incentivi economici e progressioni di carriera, e non alla generica soddisfazione personale del dipendente. Pertanto, non è ammissibile un'azione giudiziaria volta all'annullamento della valutazione e alla sua ripetizione per sole ragioni di tutela dell'interesse morale del dipendente, a meno che non vi siano concreti effetti negativi sulla sua posizione lavorativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.