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CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 20441/2025 del 21-07-2025
principi giuridici
In materia condominiale, l'installazione di apertura automatica del portone di ingresso dello stabile mediante citofoni installati nelle singole unità immobiliari rientra nelle modalità di uso dei servizi comuni, non configurandosi un difetto di attribuzione dell'assemblea condominiale in relazione alla deliberazione concernente il rifacimento degli impianti, laddove la scelta del modello di videocitofono o citofono interno alle singole abitazioni sia rimessa ai singoli condòmini.
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sintesi e commento
Legittimità della Delibera Condominiale Relativa all'Impianto Citofonico e Diritto Individuale alla Scelta dell'Apparecchio
La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia originata dal rifiuto di alcuni condomini di aderire alle modalità stabilite da una delibera assembleare per l'installazione di un nuovo impianto videocitofonico. I condomini avevano autonomamente provveduto all'acquisto di apparecchiature diverse da quelle proposte dalla ditta incaricata dal condominio, lamentando un'illegittima lesione del loro diritto di proprietà e chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell'allaccio al nuovo impianto.
Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto dei condomini all'allaccio, ma aveva respinto la domanda risarcitoria. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, ritenendo che la scelta autonoma degli apparecchi dovesse comunque avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'impianto condominiale e delle normative in materia di sicurezza pubblica.
I condomini ricorrevano in Cassazione, contestando la validità della delibera assembleare, ritenuta lesiva dei loro diritti individuali, e lamentando l'omessa pronuncia su alcuni aspetti della domanda risarcitoria. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia di condominio.
In primo luogo, la Corte ha precisato che la categoria della nullità delle delibere condominiali ha carattere residuale e si applica solo in caso di mancanza degli elementi essenziali, illiceità del contenuto o impossibilità dell'oggetto. Nel caso di specie, la delibera non aveva imposto l'obbligo di acquistare gli apparecchi dalla ditta incaricata, ma si era limitata a prevedere una procedura per l'adesione alle proposte della stessa. Pertanto, non sussisteva alcun "difetto assoluto di attribuzioni" dell'assemblea condominiale tale da giustificare la dichiarazione di nullità della delibera.
In secondo luogo, la Corte ha affermato che l'installazione di un impianto citofonico rientra nelle modalità di uso dei servizi comuni e che, pertanto, l'assemblea condominiale ha il potere di regolamentarne le modalità di esecuzione. Il diritto dei singoli condomini alla scelta degli apparecchi da installare nelle proprie unità immobiliari non può pregiudicare la sicurezza e il corretto funzionamento dell'impianto condominiale.
Infine, la Corte ha escluso che vi fosse stata un'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello, ritenendo che la decisione adottata avesse implicitamente rigettato la pretesa risarcitoria dei condomini. La Corte d'Appello aveva infatti affermato la doverosità del comportamento dei condomini, finalizzata alla sicurezza pubblica dell'impianto, in merito alla scelta degli apparecchi citofonici interni sia nelle tipologie conformi al nuovo impianto installato, sia nelle tempistiche prescritte dalla società incaricata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.